Decreto 17 luglio 2003

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 221
  • Data fonte: 23/09/2003
Definizione dei limiti di proroga dei programmi di sviluppo, di cui all'art.1-ter della legge n.236/1994.

Thesaurus: Riforme

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante

Decreta:

Art. 1

Per il completamento dei programmi di sviluppo di cui all’art. 1-ter della legge n. 236/1993, potra’ essere concessa, alle condizioni e con le modalita’ previste dalla convenzione attuativa, una ultima e definitiva proroga di durata non superiore a 18 mesi, decorrenti dall’ultima data di completamento convenzionalmente stabilita.

Art. 2

Gli slittamenti temporali di cui all’art. 1, a seconda dell’anno di stipula delle convenzioni, ovvero, per i soli casi di accorpamento di programmi, dell’anno di stipula del protocollo di variazione relativo all’accorpamento stesso, non potranno comunque superare le seguenti date limite: 31 dicembre 2005 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1997; 31 dicembre 2006 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1998; 31 agosto 2007 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1999; 29 febbraio 2008 per i programmi convenzionati o accorpati nel 2000; 30 giugno 2008 per i programmi convenzionati o accorpati nel 2001.

Art. 3

Le proroghe di cui al presente decreto saranno accompagnate dal relativo adeguamento delle durate delle garanzie fideiussorie di cui all’art. 11 della convenzione attuativa.