DECRETO 24 NOVEMBRE 2003, N. 375

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 11
  • Data fonte: 15/01/2004
regolamento per l'istituzione del fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’articolo 17, comma 3; Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu’ decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, con cui e’ stato emanato un regolamento quadro, propedeutico all’adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia; Visto l’articolo 1, comma 1, lettera q), punto 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, che ha delegato il Governo ad emanare norme per realizzare misure di sostegno del reddito e dell’occupazione, con le modalita’ di cui al sopra richiamato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle societa’ concessionarie della riscossione, dell’associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44; Visto l’articolo 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 337 del 1998, stabilisce che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell’occupazione, ivi compresa l’attivita’ di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle societa’ concessionarie della riscossione, dell’associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, e’ attuata ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalita’ del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997; Visto l’articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede che, nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all’applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l’avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e’ utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1? gennaio 2001 con le modalita’ stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze; Visto il contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e’ stato convenuto di istituire presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1 – Costituzione del Fondo

1.

E’ istituito presso l’INPS il solidarieta’ per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112>.

2.

Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997.

Art. 2 – Finalita’ del Fondo

1.

Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:

  • None
  • None
  • None

Art. 3 – Amministrazione del Fondo

1.

Il Fondo e’ gestito da un composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche’ da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Per la validita’ delle sedute e’ necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell’ambito delle organizzazioni sindacali.