- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 3
- Data fonte: 05/01/2004
Thesaurus: Ambiente, Lavoro
Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
Al’A.B.I.
All’Ass.I.Lea.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All’ANCE
Alle confederazioni artigiane
Il punto 6.2 della circolare n. 946323 del 5 agosto 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell’11 settembre 2003) fissa i criteri per il calcolo dell’indicatore ambientale in relazione ai
diversi temi; in particolare, per quanto concerne il tema «Rifiuti», sono specificate le modalita’ di determinazione del punteggio di tale indicatore nel caso in cui il programma da agevolare riguardi interventi finalizzati sia alla riduzione della produzione di rifiuti (modalita’ di cui alla lettera a) che alla riduzione del conferimento
a terzi (modalita’ di cui alla lettera b).
A tale riguardo si chiarisce che, solamente ai fini del calcolo dell’indicatore, per determinare la riduzione, tra l’esercizio precedente e quello a regime, della quantita’ di rifiuti conferiti a terzi (modalita’ b) al netto della riduzione della produzione dei
rifiuti stessi (modalita a), come previsto dal suddetto punto 6.2, la quantita’ di rifiuti conferiti a terzi per l’esercizio a regime e’ incrementata della detta riduzione della produzione. A tal fine i dati utilizzati sono quelli rilevati dalla scheda tecnica (o dalla
perizia giurata) con riferimento alla medesima tipologia di rifiuti (pericolosi/non pericolosi).
La presente circolare e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2003
Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Pasca di Magliano