Decreto 3 dicembre 2004

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 290
  • Data fonte: 11/12/2004
Approvazione dei modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione.

Thesaurus: Formazione, Apprendistato

Abstract:

Visti la legge n. 144 del 17 maggio 1999, concernente l’obbligo di frequenza di attivita formative fino al 18? anno di eta, e il decreto del presidente della repubblica 12 luglio 2000, n. 257, recante il regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, si approvano i modelli a e b di certificazione individuati con il decreto del presidente della repubblica n. 257.

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, concernente l’obbligo di frequenza di attivita’ formative fino al 18? anno di eta’; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, recante il regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto l’accordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta’ ed autonomie locali 2 marzo 2000 in materia di obbligo di frequenza di attivita’ formative in attuazione dell’art. 68 della 17 maggio 1999, n. 144; Visto l’accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003; Considerata la necessita’ di favorire il raccordo tra i sistemi formativi, attraverso il riconoscimento dei crediti e la valorizzazione delle esperienze comunque acquisite dagli allievi; Sentita la Conferenza unificata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1

1.

 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 257, art. 6, comma 3, sono approvati i seguenti modelli di certificazione, di cui agli allegati A e B, che fanno parte integrante del presente decreto:

 

modello A: e’ adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato alle classi degli istituti d’istruzione secondaria superiore, con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e degli istituti d’arte. Il relativo certificato e’ valido in ambito nazionale per l’ammissione alla classe del tipo e dell’indirizzo di istituto per il quale e’ stato rilasciato;

 

modello B: e’ adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione ai fini dell’ammissione all’esame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o all’esame di licenza di maestro d’arte presso gli istituti d’arte. Il relativo certificato e’ valido in ambito nazionale con riferimento all’indirizzo per il quale e’ stato rilasciato.

2.

 

I certificati redatti secondo i modelli di cui al comma 1, sono rilasciati a domanda degli interessati dalle commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000, art. 6.

 

L’ALLEGATO ALLA PRESENTE NORMA E’ CONSULTABILE SULLA GURI N.290 Data 611dicembre 2004 Pag. da pag. 14 a pag. 19