- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 115
- Data fonte: 18/05/2004
Thesaurus: Riforme
Visto l’art. 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi’ come sostituito dall’art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta’ del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere; Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalita’ e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata; Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato; Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione e’ stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale e’ stato affidato alla Direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l’attivita’ programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalita’ di cui all’art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la definizione dei criteri, delle modalita’ e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all’art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65; Vista la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 luglio 2003, la quale prevede, tra l’altro, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvarra’ della consulenza dell’Istituto italiano di medicina sociale ai fini della valutazione delle richieste di contributo per le attivita’ di ricerca a valere sul Fondo speciale infortuni, di cui all’art. 197 sopracitato; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 novembre 2003, n. 93692, con il quale e’ stata disposta, sul capitolo 1277 (U.P.B. 2.1.1.0 – C.D.R. Politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori), l’assegnazione, in termini di competenza e di cassa, della somma di Euro 1.410.654,00 per l’esercizio finanziario 2003; Rilevato che occorre provvedere, per l’esercizio finanziario 2004, alla individuazione delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all’art. 197, lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 sopracitato; Considerato che, nell’ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l’esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita’ di recente diffusione sia ad attivita’ lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;
Decreta:
Art. 1
1.
Per l’esercizio finanziario 2004, i contributi all’art. 197, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:
2.
I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all’80% del costo dello studio o ricerca proposta.
Art. 2
1.
Per le ricerche e gli studi di cui all’art. 1 del presente decreto e’ stabilito lo stanziamento di Euro 1.410.600,00.
Art. 3
1.
La domanda di ammissione alla contribuzione dovra’ essere spedita – a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento – al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – Divisione III – via Fornovo n. 8 – 00192 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.
Il timbro e la data dell’ufficio postale accettante fara’ fede al fine dell’accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.
3.
Nella domanda di ammissione, redatta sulla base dello schema esemplificativo allegato al presente decreto (Allegato a) e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo, dovranno essere indicati i seguenti elementi: