- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 22
- Data fonte: 28/01/2004
Thesaurus: Politica
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
Decreta:
Art. 1 – Ambito normativo
1.
Il presente decreto disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio per il federalismo amministrativo, previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dall’art. 10, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed mdividua gli uffici di livello dirigenziale in cui si articola.
2.
L’Ufficio per il federalismo amministrativo e’ istituito, nell’ambito del Dipartimento per gli affari regionali, alle dipendenze funzionali del Ministro per gli affari regionali e costituisce ufficio di livello dirigenziale generale interno a Dipartimenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002.
Art. 2 – Individuazione delle competenze
1.
L’Ufficio per il federalismo amministrativo opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Ministro per gli affari regionali, di cui non costituisce ufficio di diretta collaborazione.
2.
L’Ufficio cura la realizzazione delle attivita connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell’art. 118 della Costituzione, nonche’ il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3.
In particolare ad esso sono affidati:
4.
L’Ufficio presta, altresi’, supporto al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002. Dalla data di istituzione dell’Ufficio e’ conseguentemente soppressa la struttura che opera alle dipendenze del predetto Commissario straordinario del Governo.
Art. 3 – Organizzazione
1.
All’Ufficio per il federalismo amministrativo e’ preposto un dirigente con incarico di livello dirigenziale generale.
2.
L’Ufficio e’ articolato nei seguenti servizi di livello dirigenziale:
3.
Alle dirette dipendenze del capo dell’Ufficio opera una segreteria tecnica con il compito di provvedere agli adempimenti preliminari relativi alle attivita’ di competenza dell’Ufficio.
Art. 4 – Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002
1.
All’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
2.
L’art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, e’ sostituito dal seguente: 2. Il Dipartimento si articola in non piu’ di quattro uffici e non piu’ di undici servizi>.
3.
All’art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa e’ aggiunto il seguente comma: 2-bis. Nell’ambito del Dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari regionali, opera, altresi’, l’Ufficio per il federalismo amministrativo. L’Ufficio si articola in due ulteriori servizi>.
4.
Il presente decreto e’ trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio di bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.