- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 235
- Data fonte: 06/10/2004
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Abstract:
Vista la straordinaria urgenza di emanare specifiche disposizioni per fronteggiare la crisi occupazionale che interessa rilevanti settori aziendali, il provvedimento stabilisce, fra gli altri, che nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del fondo per l’occupazione, nel caso di cessazione dell’attivita dell’intera azienda, di un settore di attivita, di uno o piu stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale puo essere prorogato per un periodo di dodici mesi nel caso di programmi che comprendano la formazione ove necessaria, e finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare specifiche disposizioni per fronteggiare la crisi occupazionale che interessa rilevanti settori aziendali, nonche’ per assicurare interventi in materia di politiche sociali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
1.
Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell’attivita’ dell’intera azienda, di un settore di attivita’, di uno o piu’ stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale puo’ essere prorogato per un periodo di dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalita’ il Fondo per l’occupazione e’ integrato di 43 milioni di euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente