Decreto Ministeriale 20 Novembre 1996, n. 142/96

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 289
  • Data fonte: 10/12/1996
Attuazione dell'art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante atto di fidejussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria

Abstract:

E’ approvato l’unito schema relativo alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall’art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l’erogazione di anticipi a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; e’ precisato da chi puo’ essere prestata la predetta garanzia.

Art. 1

E’ approvato l’unito schema relativo alla Costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall’art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l’erogazione di anticipi a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2

La predetta garanzia, a favore delle amministrazioni pubbliche che richiedono al fondo di rotazione l’erogazione degli anticipi, puo’ essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato al file ALe000701arlex.txt