DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 LUGLIO 2000, N. 314

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 256
  • Data fonte: 02/11/2000
Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997).

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

Ogni anno si provvede con decreto ministeriale alla ripartizione delle risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, previste dal presente regolamento, in favore dell’imprenditoria femminile. le imprese possono proporre domanda per l’avvio di nuove attivita imprenditoriali, o la cessione di aziende preesistenti, per la realizzazione di progetti aziendali innovativi e per l’acquisizione di servizi destinati ad aumento della produttivita, innovazione tecnologica o sistemi di qualita.

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante azioni positive per l’imprenditoria femminile; Visto l’articolo 20 e l’allegato 1, n. 54 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 5 dicembre 1996, n. 706, recante norme per la concessione di agevolazioni a favore dell’imprenditoria femminile; Vista la Comunicazione della Commissione europea 98/C 74/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee n. 74/9 del 10 marzo 1998, recante orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita’ regionale; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 ottobre 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 febbraio 2000; Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica e verificato che la competente commissione della Camera dei deputati non ha espresso il proprio parere entro il termine prescritto del 28 aprile 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell’industria del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, per le pari opportunita’ e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente regolamento:

Capo I

Definizioni e ripartizione delle disponibilita’ finanziarie

Capo II

Agevolazioni per la promozione di nuove imprenditorialita’ femminili e per l’acquisizione di servizi reali.

Capo III

Agevolazioni per i programmi regionali per i corsi di formazione imprenditoriale e per servizi di consulenza ed assistenza e contributi alle regioni.

Capo IV

Abrogazioni