- Emanante: 3
- Regione: Piemonte
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 15234
- Data fonte: 13/05/1980
Norme, transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale
Art. 1
Per l’ammissione a concorsi pubblici del personale assunto ai sensi dell’art.13 della Legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, in servizio presso i centri di formazione professionale della Regione da almeno 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque nell’anno formativo 1979/80, l’amministrazione puo’ prescindere dal requisito dell’eta’ previsto dall’art. 13 della Legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.