- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 18
- Data fonte: 23/01/1997
Abstract:
L’articolo 9 del decreto del presidente della repubblica 29 12 1998, n. 568 viene sostituito dall’ articolo unico che stabilisce le erogazioni delle quote di cofinanziamento nazionale, di cui all’articolo 7,alle quali il fondo deve provvedere.
Art. unico
L’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e. Sostituito dal seguente:
- 1. Il fondo provvede alle erogazioni delle quote di cofinanziamento nazionale di cui all’art. 7, poste a proprio carico, a seguito di richiesta della competente amministrazione, secondo i seguenti criteri:
- Per le successive quote annuali del cofinanziamento
Il primo anticipo fino al 50 per cento viene erogato allorche. Siano state sostenute spese pari ad almeno il 60 per cento del costo complessivo del piano finanziario del programma relativo alla precedente ultima annualita., nonche. Spese pari al 100 per cento del costo complessivo della precedente penultima annualita. Per il secondo anticipo e per il saldo, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), lettera a). 2. Le anticipazioni nei confronti di soggetti privati devono essere garantite, a norma dell’art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, da apposite fidejussioni, redatte in conformita. Allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro. 3. Il presente decreto sara. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.