LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2001, N. 12

  • Emanante: 3
  • Regione: Sardegna
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 25
  • Data fonte: 20/08/2001
Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato.

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1 – Contributo

1.

Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all’albo ai sensi dell’articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443,. e aventi sede legale in Sardegna, e accordato un contributo annuo in conto occupazione per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a norma del comma 1 dell’articolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, pari a lire 7.000.000 per il primo anno, lire 5.000.000 per il secondo, lire 4.000.000 per il terzo e lire 3.000.000 per gli anni successivi.

2.

Il contributo di cui al comma 1 e incrementato del 30 per cento qualora l’assunzione riguardi un disabile di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

3.

1 contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio.

Art. 2 – Costanza del rapporto di lavoro

1.

Ai fini della concessione del contributo deve sussistere la costanza del rapporto di lavoro per tutta la durata del contratto di apprendistato.

Art. 3 – Trasformazione del contratto di lavoro

1.

Ove l’impresa artigiana trasformi il contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato il contributo e concesso per un ulteriore biennio nella stessa misura dell’anno che precede l’assunzione a tempo indeterminato.

Art. 4 – Condizioni per la concessione del contributo

1.

Le imprese di cui all’articolo 1 possono beneficiare delle provvidenze ivi previste qualora le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato siano in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei dodici mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.

2.

Nello stabilire la media dei dipendenti in carico alle imprese non devono essere conteggiati gli apprendisti e gli assunti con contratto a tempo determinato.

3.

Per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni previste dalla presente legge le societa di cui all’articolo 1 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.

Art. 5 – Regime “de minimis”

1.

Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali di agevolazione previsti per il regime “de minimis”.

Art. 6 – Norma finanziaria

1.

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in lire annue 20.000.000.000 (Euro 10.329.137,98) e gravano sull’UPB S07.028 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2.

Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni: 03 – PROGRAMMAZIONE In diminuzione UPB S03.007 Fondo nuovi oneri legislativi per investimenti mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 7 della tabella B allegata alla legge finanziaria 2001 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000 2002 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000 2003 Euro 10.329.137,98 lire 20.000.000.000. 07 – TURISMO In aumento UPB S07.028 Incentivazioni alle attivita artigiane 2001 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000. 2002 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000 2003 Euro 10.329.137,98 lire 20.000.000.000.