- Emanante: 3
- Regione: Abruzzo
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 06/12/2002
Normativa organica sul turismo titolo iii promozione turistica interventi per la propaganda e la promozione turistica
Titolo III – promozione turistica interventi per la propaganda e la promozione turistica
Art. 46 – Valorizzazione patrimonio
Allo scopo di conservare ed esaltare le tradizioni culturali e folkloristiche, la Regione promuove, mediante la concessione di contributi, interventi rivolti alla valorizzazione del patrimonio socioculturale abruzzese. Ai comuni, singoli o associati, che:
- Costituiscono o patrocinano complessi e gruppi folkloristici;
- Organizzano corsi di addestramento di apprendisti dell’artigianato artistico del ferro, del raame, legno, pelli, ceramica, tombolo ed altre produzioni tipiche dell’artigianato artistico abruzzese;
- Realizzano impianti e attrezzature, sportivi e ricreativi, di piccole dimensioni, ubicati in zone rurali anche a servizio delle famiglie insediate in case sparse o in borgate.
Sono concessi contributi sulla spesa sostenuta nelle misure seguenti:
- 50 per le iniziative previste sub lett.a) con un contributo massimo di l.1.000.000;
- 80 per le iniziative previste sub lett.b) con un contributo massimo di l.30.000.000;
- 80 per le iniziative previste sub lett.c) con un contributo massimo di l.10.000.000.
Si osservano le norme previste nei precedenti articoli 43 e 44.