Legge regionale 21 Novembre 1995, n. 32

  • Emanante: 3
  • Regione: Sardegna
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 27/04/1996
Modifiche alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15 (recepimento della normativa nazionale e comunitaria sui lavori socialmente utili) e 23 agosto 1995, n. 23 (finanziamento ai comuni e ad altri soggetti pubblici per l'attivazione di

Abstract:

Sono definite le seguenti modifiche : al comma 3 e al comma 4 dell’ art. 1 della legge regionale 5 giugno 1995, n. 15; il comma 2 dell’ articolo 3 della lr n.23 del 1995 e’ abrogato e sostituito. gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinati in lire 1.000.000.000 per l’anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/01.

Art. 1

1 .

Dopo il comma 4, dell’articolo 1, della Legge regionale 5 giugno 1995, n. 15, e’ aggiunto il seguente: “4 bis. Per i progetti dei lavori socialmente utili, di cui al comma 2 del presente articolo, a diretta titolarita’ progettuale e attuativa dell’amministrazione regionale, sono a carico del fondo di cui al comma 1 gli oneri relativi alle spese assicurative obbligatorie contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa (INAIL), nonche’ per la responsabilita’ civile verso terzi, di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 19 luglio 1994, n. 451. Sono parimenti a carico del suddetto fondo le spese relative al corrispettivo dovuto per eventuali ore aggiuntive non coperte da sussidio statale e regionale.”.

2 .

Per i fini di cui al presente comma il fondo per l’attivazione dei lavori socialmente utili, previsto dall’articolo 1, comma 1, della Legge regionale n. 15 del 1995, e’ incrementato di lire 1.000.000.000 per il 1995.

Art. 2

1 .

Al comma 3, dell’articolo 1, della Legge regionale n. 15 del 1995, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “tale sussidio e’ concesso anche ai soggetti, sempre che utilizzati nei lavori socialmente utili di cui sopra, indicati all’articolo 14, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, con riferimento all’articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche’ ai lavoratori che vengano utilizzati in progetti per lavori socialmente utili approvati successivamente al 31 luglio 1995 e sottoposti alla normativa di cui all’articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 4 agosto 1995, n. 326, e successive modificazioni, reiterazioni e conversioni.”.

Art. 3

1 .

Il comma 1 dell’articolo 3 della Legge regionale 23 agosto 1995, n. 23, e’ abrogato.

2 .

Al comma 2 dell’articolo 3 della Legge regionale n. 23 del 1995 le parole: “… Nonche’ il sussidio di cui al precedente comma…” sono abrogate.

Art. 4

1 .

Il comma 2 dell’articolo 3 della Legge regionale 23 agosto 1995, n. 23, e’ cosi’ sostituito: “2. La concessione del sussidio integrativo di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, e’ commisurata alle ore effettivamente prestate rispetto al monte ore mensile previsto, ed e’ concesso nelle seguenti misure: ai lavoratori che prestino sino ad un terzo del totale delle ore mensili previste compete un terzo del sussidio, fino a due terzi competono i due terzi del sussidio e oltre compete l’intero sussidio.”.

2 .

Il trattamento di cui al comma 1 compete a tutti i lavoratori comunque impiegati nelle suddette attivita’ ai sensi della Legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, dal momento di entrata in vigore del Decreto Legge 7 aprile 1995, n. 105.

Art. 5

1 .

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinati in lire 1.000.000.000 per l’anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/01.

2 .

Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 sono introdotte le seguenti variazioni: (omissis).

3 .

Alle dotazioni del fondo di cui al succitato cappitolo 10136/01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione