- Emanante: 3
- Regione: Liguria
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 07/08/1979
Art. 1
Il primo comma dell’art.7 della Legge regionale 21 maggio 1979, numero 17: “assunzione di personale da destinare alle attivita’ di formazione professionale della Regione” e’ modificato come segue: “il Consiglio regionale stabilisce i criteri generali per la formazione delle graduatorie, di cui alla lettera b) dell’articolo precedente, tenendo conto dei titoli di studio, dei titoli professionali, delle esperienze lavorative, delle attivita’ di insegnamento precedentemente prestate nel settore della formazione professionale, della partecipazione a corsi di aggiornamento; la Giunta regionale, accertate le esigenze di personale, decide circa l’emanazione dei bandi e la presentazione delle domande diconferimento degli incarichi stessi”.