- Emanante: 3
- Regione: Sicilia
- Fonte: Altro
- Data fonte: 13/08/1979
Art. 1
Sesto comma dell’ art. 9 della Legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 (1), e’ aggiunta la seguente lettera : I) alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, nel periodo che intercorre tra la chiusura di un anno formativo e l’ inizio del successivo e per un massimo di due mesi ogni anno o frazione di anno non inferiore e sette mesi di servizio. In detto periodo il personale sara’ impiegato, a cura degli enti o della Regione, in attivita’ didattiche, formative, di aggiornamento o di riqualificazione, nonche al reclutamento degli allievi ed alla preparazione di attivita’ corsuali.
Art. omissis – Riguardano stanziamenti di spesa.
Art. 4
La presente Legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.