- Emanante: 3
- Regione: Friuli Venezia Giulia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 18
- Data fonte: 05/05/2004
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
VISTO l’articolo 2 bis, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all’impiego nonche norme in materia di formazione professionale e personale regionale), come introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), concernente il trasferimento di funzioni amministrative in materia di lavoro alle Province; VISTO l’articolo 2 ter, comma 1, lettera a), della legge regionale 1/1998, come introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 3/2002, ai sensi del quale, nelle materie di cui all’articolo 2 bis, la Regione esercita, tra l’altro, le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza; VISTA la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20, (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficolta occupazionale); VISTO il comma 1 dell’articolo 9 della citata legge regionale 20/2003, che individua gli interventi da attuare ai fini della soluzione delle situazioni di grave difficolta occupazionale; VISTO il successivo comma 2 che stabilisce che, sentite le Amministrazioni provinciali, debbano essere emanati uno o pia? regolamenti per disciplinare detti interventi; VISTO l’articolo 11 della legge regionale 20/2003 recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi ai datori di lavoro che assumano, anche part-time, soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di grave difficolta occupazionale; VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione; SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 653 del 19 marzo 2004;
DECRETA
a? approvato il
a? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto sara pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, la? 31 marzo 2004