Decreto 29 gennaio 2013

  • Emanante: Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 39
  • Data fonte: 15/02/2013
Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari

Thesaurus: Formazione, Istruzione, Educazione

Abstract:

Il  decreto disciplina, ai sensi dell’art. 34, comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394, cosi’ come sostituito dall’art. 29 del decreto del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, le modalita’ di predisposizione e di  svolgimento  dei  programmi  di  istruzione   e   formazione   da effettuarsi nei  Paesi  d’origine  dei  cittadini  extracomunitari  e stabilisce i criteri per la loro valutazione. I  programmi   sono  rivolti  ai  cittadini extracomunitari residenti nei  Paesi  d’origine  e  sono  finalizzati all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato o all’inserimento  lavorativo  mirato nei settori produttivi italiani che  operano  all’interno  dei  Paesi d’origine   o   allo   sviluppo   delle   attivita’   produttive    o imprenditoriali autonome nei Paesi d’origine. L’art. 4 definisce i contenuti dei percorsi formativi che devono necessariamente prevedere l’insegnamento della lingua italiana e  nozioni in materia di tutela  e  sicurezza  sul  lavoro,  nonche’  di educazione civica per favorire una prima acquisizione delle  competenze di base e delle competenze di cittadinanza connesse  all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il provvedimento definisce  altresì i soggetti pubblici e privati  titolati alla presentazione dei programmi di formazione, i requisiti minimi in essi contenuti, e  la procedura di valutazione e approvazione  degli stessi.

Il  decreto disciplina, ai sensi dell’art. 34, comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394, cosi’ come sostituito dall’art. 29 del decreto del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, le modalita’ di predisposizione e di  svolgimento  dei  programmi  di  istruzione   e   formazione   da effettuarsi nei  Paesi  d’origine  dei  cittadini  extracomunitari  e stabilisce i criteri per la loro valutazione. I  programmi  di  sono  rivolti  ai  cittadini extracomunitari residenti nei  Paesi  d’origine  e  sono  finalizzati all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato o all’inserimento  lavorativo  mirato nei settori produttivi italiani che  operano  all’interno  dei  Paesi d’origine   o   allo   sviluppo   delle   attivita’   produttive    o imprenditoriali autonome nei Paesi d’origine. L’art. 4 definisce i contenuti dei percorsi formativi che devono necessariamente prevedere l’insegnamento della lingua italiana, nozioni in materia di tutela  e  sicurezza  sul  lavoro,  nonche’  di educazione civica per favorire una prima acquisizione delle  competenze di base e delle competenze di cittadinanza connesse  all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il provvedimento definisce  altresì i soggetti pubblici e privati  titolati alla presentazione dei programmi di formazione, i requisiti minimi in essi contenuti e  la procedura di valutazione e approvazione  degli stessi.

 

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