Decreto 7 novembre 2012

  • Emanante: Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 47
  • Data fonte: 25/02/2013
Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni

Thesaurus: Politiche sociali

Abstract:

Il presente decreto dispone la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2012 per un totale  di circa 4 milioni e 300 mila euro. Il Fondo per  le  politiche  giovanili,  istituito  al  fine  di promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla  formazione  culturale  e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche  attraverso interventi volti  ad  agevolare  la  realizzazione  del  diritto  dei giovani all’abitazione, nonche’ a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, e’ destinato a  finanziare le  azioni  ed  i  progetti   di   rilevante   interesse   nazionale, specificamente indicati all’art. 2, nonche’ le azioni ed  i  progetti destinati al territorio, individuati di intesa con gli  enti  locali.

 

l presente decreto dispone la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2012 per un totale  di circa 4 milioni e 300 mila euro. Il Fondo per  le  politiche  giovanili,  istituito  al  fine  di promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla  formazione  culturale  e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche  attraverso interventi volti  ad  agevolare  la  realizzazione  del  diritto  dei giovani all’abitazione, nonche’ a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, e’ destinato a  finanziare le  azioni  ed  i  progetti   di   rilevante   interesse   nazionale, specificamente indicati all’art. 2, nonche’ le azioni ed  i  progetti destinati al territorio, individuati di intesa con gli  enti  locali.

Consulta la versione integrale