- Emanante: 3
- Regione: Friuli Venezia Giulia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 26
- Data fonte: 30/06/2004
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (come modificata dall’articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22, dall’articolo 41, comma 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 e dall’articolo 14, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13), che ai commi 47 e 48 reca disposizioni per la concessione di contributi – nella misura massima di 520 euro – a favore delle famiglie aventi un reddito imponibile complessivo non superiore a 26.000 euro, che comprendono al proprio interno studenti iscritti alla scuola secondaria superiore, a sollievo degli oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico ed acquisto di testi scolastici; CONSIDERATO che il testo normativo prevede che la concessione dei contributi regionali possa avvenire per il tramite degli enti locali e rinvia, per la fissazione di modalita , limiti e criteri di ammissione, nonche per le modalita di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei contributi concessi, alla definizione di un Regolamento da emanarsi previo parere della competente Commissione consiliare; RITENUTO opportuno procedere all’adozione di un nuovo Regolamento, sostitutivo di quello approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0442/Pres., in particolare al fine di aggiornare l’entita dei contributi erogabili; SENTITA la predetta Commissione consiliare nella seduta del 21 aprile 2004; VISTO l’articolo 42 dello Statuto di autonomia; SU CONFORME deliberazione giuntale n. 1218 del 14 maggio 2004;
DECRETA
a? approvato il
a? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto sara pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.