- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Data fonte: 24/11/1994
Abstract:
Si specificano i seguenti temi: classi di concorso a cattedre e di abilitazione; classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico; classi di concorso a posti di insegnante d’arte applicata; norme transitorie.
Art. 1 – Classi di concorso a cattedre e di abilitazione.
1 .
Le classi di abilitazione e le classi di concorso a cattedre, contemplate nella tabella a, allegata al Decreto Ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite da quelle indicate nella tabella a annessa al presente decreto.
2 .
Detta tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso i titoli di studio validi per l’ammissione ai concorsi a cattedre e gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso medesime.
3 .
Il diploma di abilitazione assume la medesima denominazione della classe di concorso.
4 .
Le classi di concorso di abilitazione del vigente ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle nuove classi di concorso, ai sensi della tabella a/1 annessa al presente decreto.
5 .
Conservano validita’ ai fini della corrispondenza tra classi di concorso e di abilitazione dei precedenti ordinamenti le note 1 e 2 poste in calce alla tabella a nonche’ la tabella b, di cui al Decreto Ministeriale 3 settembre 1982.
6 .
Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione separatamente conseguiti per le classi di concorso 47/a – matematica e 38/a fisica, 50/a – materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 36/a – filosofia, psicologia e scienze dell’educazione, sono da considerarsi abilitati rispettivamente per la classe 49/a – matematica e fisica e per la classe 37/a – filosofia e storia.
7 .
La corrispondenza tra alcune abilitazioni del nuovo ordinamento viene determinata con l’allegata tabella a/2.
8 .
Ai fini dell’ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nonche’ per il reclutamento del personale docente non di ruolo nelle medesime scuole, in aggiunta ai titoli di accesso alle classi di concorso enunciati nella tabella a, sono considerati validi anche i diplomi di laurea che hanno cambiato denominazione, secondo le precisazioni di cui alla tabella a/3 annessa al presente decreto.
Art. 2 – Classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico.
1 .
Le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria sono sostituite da quelle indicate nella tabella c annessa al presente decreto.
2 .
Detta tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, i titoli di studio validi per l’ammissione ai concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico e gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso medesime.
3 .
Le classi di concorso del vigente ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle nuove classi di concorso, ai sensi della tabella c/1 annessa al presente decreto.
4 .
La tavola di corrispondenza annessa al Decreto Ministeriale 3 settembre 1982 conserva la sua validita’ ai fini della corrispondenza tra le classi di concorso dei precedenti ordinamenti.
Art. 3 – Classi di concorso a posti di insegnante d’arte applicata.
1 .
Le classi di concorso a posti di insegnante d’arte applicata negli istituti d’arte sono sostituite da quelle indicate nella tabella d annessa al presente decreto.
2 .
Detta tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, i titoli di studio validi per l’ammissione ai concorsi a posti di insegnante d’arte applicata e gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso medesime.
3 .
Le classi di concorso del vigente ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle nuove classi di concorso, ai sensi della tabella d/1 annesa al presente decreto, che sostituisce la tabella d allegata al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1990, citato in premessa.
Art. 4 – Norme transitorie.
1 .
I docenti titolari di insegnamenti compresi in classi di concorso del vigente ordinamento che sono confluite per accorpamento in un’area disciplinare piu’ ampia come indicato nelle tabelle di corrispondenza, sono abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso e parteciperanno ai corsi di riconversione professionale di cui alle premesse.
2 .
I docenti titolari degli insegnamenti che sono confluiti in altre classi di concorso sono altresi’ abilitati per tutti gli insegnamenti della nuova classe di appartenenza e parteciperanno ai corsi di riconversione professionale di cui alle premesse.
3 .
L’organico del personale docente e la conseguente disponibilita’ dei posti a tutti i fini sara’ rideterminata alla luce del nuovo ordinamento.
4 .
Coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi a cattedre e a posti per esami e titoli ovvero per soli titoli, nonche’ nelle graduatorie Provinciali permanenti del personale docente abilitato aspirante alle supplenze che, all’entrata in vigore del presente decreto, risultano in possesso di un titolo di accesso non piu’ previsto in virtu’ del nuovo ordinamento, conservano il diritto alla permanenza in dette graduatorie in corso di validita’.
5 .
I docenti di ruolo nella classe di concorso XXVIII – disegno tecnico, di cui al vigente ordinamento, che prestano l’insegnamento <
6 .
In docenti titolari dell’insegnamento di <
7 .
I docenti di ruolo che hanno prestato servizio sugli insegnamenti sperimentali portati ad ordinamento negli istituti professionali con i provvedimenti citati nelle premesse del presente decreto e inseriti nella nuova classe di concorso <
8 .
Si procedera’ analogamente a quanto previsto nel precedente comma 7, per le classi di concorso delle scuole con lingua d’insegnamento diversa dall’Italiano.
9 .
Ai docenti di ruolo della soppressa classe di concorso LII/C – pratica professionale, sara’ consentita la riconversione professionale in base ai titoli di studio posseduti. Ai predetti docenti titolari sui posti di sostegno dell'<
>, ovvero ai titolari dell’insegnamento di <10.
. La fase di transizione del vigente al nuovo ordinamento degli insegnanti non abilitati inseriti nelle graduatorie permanenti degli aspiranti a supplenze, in possesso di titoli di studio non piu’ validi ai sensi del presente decreto, sara’ disciplinata in occasione dell’emanazione dell’ordinanza sulla compilazione delle graduatorie predette e dei bandi di concorso per l’accesso ai ruoli.