LEGGI REGIONALI DEL 24 DICEMBRE 2003, N.65

  • Emanante: 3
  • Regione: Toscana
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 02/01/2004
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della regione toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

la seguente legge:

Art. 1 – Sostituzione dell`articolo 22 bis della LR 32/2002

.

L`articolo 22 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), inserito dall`articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) e` sostituito dal seguente:

“Art. 22 bis Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro

1. Con regolamento regionale, al fine di garantire l`uniformita` e la semplificazione delle modalita` di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l`impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:

  • l`attuazione e le modalita` di gestione dell`elenco anagrafico e della scheda professionale;
  • i criteri e le procedure per l`accertamento dello stato di disoccupazione;
  • gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
  • le modalita` di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.”

Art. 2 – Entrata in vigore

1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.