Decreto Ministeriale 27 Marzo 1986, n. 105

  • Emanante: 2
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 27/03/1986
Linee programmatiche, ai sensi dell'art.15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernenti le aree di intervento prioritario per la realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione e al recupero dei beni culturali

Art. 1 – Programma d’intervento

E’ approvato il programma di intervento in allegato 1, all’attuazione del quale sono finalizzati i progetti di cui agli articoli successivi.

Art. 2 – Ammissibilita’ dei progetti

1. Sono ammissibili i progetti:

1. Sono ammissibili i progetti: di cui sia previsto l’affidamento in concessione dell’esecuzione ad imprese o consorzi di imprese; volti alla valorizzazione di beni culturali nelle aree indicate dal programma d’intervento di cui al precedente art.1; volti alla creazione di occupazione aggiuntiva, tramite assunzione, con contratto a termine di diritto privato e con chiamata nominativa, di giovani di eta’ non superiore ai 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o cje, comunque, non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro; e’ fatta salva la possibilita’ di assumere, con le medesime modalita’, i soggetti espressamente previsti dalla seconda parte della lettera b) del sesto comma dell’art.15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; che specifichino i contenuti e le modalita’ delle attivita’ formative destinate, nell’ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti di cui al punto precedente; da realizzare attraverso l’utilizzazione delle tecnologie piu’ avanzate, intese come “nuove”, che tendano cioe’ a creare una leva occupazionale specializzata nel mondo del lavoro, e di concezione e progettazione innovativa con requisito di affidabilita’; che prevedano una durata minima dell’intervento di sei mesi e massima di trentasei mesi ed un ammontare complessivo di spesa ammissibile non inferiore a lire 3.000 milioni e non superiore a lire 50.000 milioni; che siano di immediata eseguibilita’ e volti alla realizzazione di opere utilizzabili subito dopo la relativa ultimazione; che siano corredati delle informazioni di cui al successivo art.3.

Per i quali sono stati concessi finanziamenti o incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello stato e comunque di altri enti pubblici; che prevedano la loro realizzazione, anche in parte, all’estero; la cui parte ancora da realizzare, all’atto della presentazione della domanda, sia inferiore all’80% del totale dei costi; che riguardino la sola revisione prezzi di opere gia’ finanziate.

I costi relativi ad acquisto di immobili e a quanto altro non strettamente necessario per la realizzazione del progetto; i costi comunque gia’ sostenuti alla data di presentazione della domanda, eccettuati quelli di progettazione; i costi per cui siano richiesti finanziamenti o incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello stato e comunque di altri enti pubblici.

Art. 3 – Domanda

1. La domanda di finanziamento, redatta in bollo, con allegato il relativo progetto, deve essere presentata, in duplice copia, entro e non oltre il 31 maggio 1986, al Ministro per i beni culturali ed ambientali ed al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e deve essere indirizzata, via raccomandata, all’ufficio di gabinetto del Ministro per i beni culturali ed ambientali via del collegio romano n. 27 Roma.

2. Ogni pagina della domanda deve essere firmata dal responsabile del progetto e da un rappresentante autorizzato del soggetto proponente.

3. La domanda deve contenere la richiesta di finanziamento, una dichiarazione di conformita’ con la documentazione progettuale ad essa allegata e, secondo lo schema di cui all’allegato 2, le seguenti indicazioni:

A) il soggetto proponente e l’impresa o il consorzio di imprese cui sara’ affidata la realizzazione dela concessione;

C) l’area geografica in cui si deve svolgere l’intervento;

C) l’area geografica in cui si deve svolgere l’intervento; d) la durata, le modalita’ dell’intervento, gli obiettivi che si intendono raggiungere e le eventuali connessioni con altri interventi realizzati o in corso di realizzazione;

E) la descrizione tecnica dell’intervento, con indicazione delle tecnologie che verranno utilizzate;

F) il numero, le ore di lavoro complessive, la qualificazione professionale ed il tipo di contratto di lavoro del personale addetto all’attuazione dell’iniziativa, con specificazione per gli assunti ai sensi della lettera b) del sesto comma dell’art.15 della legge 28 febbraio 1986 n. 41;

G) i contenuti, le modalita’ e il numero di ore previste per le attivita’ formative destinate, nell’ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della lettera b) del sesto comma dell’art.15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

H) il costo previsto per la realizzazione del progetto, in lire correnti, articolato in:

Servizi e progettazione;

Spese generali;

Eventuale revisione dei prezzi ai sensi dell’art.33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

I) i costi eventualmente gia’ sostenuti alla data di presentazione della domanda, eccettuati quelli di progettazione;

L) i costi per cui siano richiesti finanziamenti o incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello stato e comunque di altri enti pubblici;

M) i costi complessivamente attrib uibili alle singole tecnologie di cui al punto e);

N) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte;

O) l’amministrazione competente sulla gestone del bene rinveniente dall’attuazione del progetto ed il costo medio annuo a prezzi 1986 della gestione ordinaria del bene medesimo, calcolato per un quinquennio, con indicazione delle voci ad esso concorrenti;

P) l’utilizzabilita’ del bene di cui al precedente punto o) corredata da un’ipotesi quantificata della sua gestione economica.

Le voci di cui ai precedenti punti f),g),h),i) ed l) andranno disaggregate per anno solare o frazione di esso.

Le voci di cui ai punti f),g) ed h) andranno disaggregate per le localita’ (Regione Provincia e Comune) ove saranno effettivamente svolte le attivita’.

4. Inoltre dovranno allegarsi, ove possibile, i bilanci relativi ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda, il certificato d’iscrizione alla c.c.i.a.a., ed ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini dell’individuazione giuridico economica del soggetto proponente e di quello titolare della concessione, per il quale ultimo dovra’ essere indicato il capitale netto.

Art. 4 – Modalita’ istruttorie

1. La commissione per la realizzazione delle finalita’ di cui all’art.15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, istituita con decreto 21 marzo 1986 dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta l’esistenza delle condizioni di ammissibilita’ di cui al precedente art.2 ed esamina l’iniziativa agli effetti della valorizzazione del patrimonio culturale, della riduzione della disoccupazione giovanile con formazione di manodopera qualificata, dell’impiego delle tecnologie piu’ avanzate, del contributo allo sviluppo economico. A tale scopo verranno utilizzati i seguenti parametri:

Validita’ culturale dell’iniziativa in relazione alle linee indicate nel programma di valorizzazione allegato 1;

Intensita’ di occupazione del progetto;

Incidenza e qualita’ della formazione prevista;

Economico, che terra’ conto di:

Intensita’ dei costi di gestione del bene;

Qualita’ della descrizione tecnica;

Natura ed entita’ di eventuali rischi;

Natura ed entita’ di eventuali rischi; adeguatezza tecnica e capacita’ realizzativa del soggetto titolare della concessione;

Validita’ del bene rinveniente dal progetto.

Validita’ del bene rinveniente dal progetto. 2. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il parere del consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE l’elenco coordinato dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento, che terra’ conto della riserva per il mezzogiorno del 50% delle somme disponibili, come previsto dalla legge.

Art. 5 – Concessioni

1. Gli atti di concessione sono adottati ed approvati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo accertamento disposto ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli atti di concessione dovranno prevedere, nell’ambito del dettato legislativo, i criteri ai quali si atterranno i concessionari nel procedere all’assunzione dei giovani di cui alla lettera b) del sesto comma dell’art.15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, fra i quali dovra’ figurare quello del maggior periodo di disoccupazione, criteri sui quali esprimera’ parere la commissione regionale per l’impiego ovvero, nel caso in cui i progetti interessino piu’ ambiti regionali, la commissione centrale per l’impiego.

3. Gli atti di concessione dovranno indicare le opere eventualmente occorrenti per la realizzazione del progetto, che il comma 7 dell’art.15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, riconosce di pubblica utilita’, urgenti ed indifferibili.

Art. 6 – Controlli

1. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche mediante i suoi organi periferici, controlla la correttezza dei criteri di avviamento al lavoro, nonche’ l’effettiva pr4estazione dell’attivita’ lavorativa degli assunti ai sensi della lettera b) del comma 6 dell’art. 15 della legge 28 feb braio 1986, n. 41, in rispondenza alle indicazioni del progetto ed alle norme di legge.

2. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche mediante i suoi organi periferici, controlla l’effettiva rispondenza alle previsioni dei progetti della qualita’ e quantita’ delle attivita’ formative per gli addetti assunti ai sensi della lettera b) del comma 6 dell’art.15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Accertamenti di situazioni non rispondenti alle previsioni dei progetti ed agli atti di concessione danno luogo alla sospensione dei pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione, secondo le disposizioni previste nei provvedimenti di concessione.

4. All’istituto centrale per la patologia del libro, all’istituto centrale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche, all’istituto centrale per il restauro, all’istituto centrale per il catalogo e la documentazione, nonche’ al centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di stato, anche con l’ausilio degli altri organi dipendenti dal Ministero per i Beni Culturali e ambientali, e’ demandato, durante la realizzazione dei progetti, il controllo tecnicospecialistico, secondo le rispettive competenze.

5. Gli interventi previsti nella concessione formeranno oggetto di collaudazione, anche in corso d’opera, da parte di commissioni di collaudo nominate dal Ministro per i beni culturali ed ambientali d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7 – Utilizzazione del bene rinveniente

Il concessionario, interessato all’utilizzazione del bene rinveniente dalla realizzazione del progetto, puo’ formulare proposte da sottoporre al Ministro per i beni culturali ed ambientali ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i quali possono d’intesa riconoscergli, a parita’ di altre condizioni, titolo di preferenza per la stipulazione della convenzione di utilizzazione totale o parziale del bene medesimo, prevista dal comma 9 dell’art.15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.