Legge regionale 1 Agosto 1981, n. 63

  • Emanante: 3
  • Regione: Toscana
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 15234
  • Data fonte: 01/08/1981
Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Art. 8 – Premi

Al fine di indirizzare le produzioni agricole e zootecniche verso gli obiettivi del programma regionale possono essere concessi premi di orientamento; premi possono anche essere finalizzati a favorire l’avviamento di cooperative di conduzione costituite in prevalenza da giovani di eta’ compresa fra i 18 ed i 35 anni, che abbiano in corso di realizzazione un piano per lo sviluppo dell’attivita’ agricola; i premi possono essere concessi, per ogni socio, di eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni, per non piu’ di tre anni; l’importo annuale non potra’ essere superiore al 50% della retribuzione annuale dei salariati agricoli vigenti al primo gennaio dell’anno cui si riferisce; al fine di favorire la permanenza ed il ritorno all’attivita’ agricola delle forze giovanili, i premi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai coltivatori diretti ed ai mezzadri ed ai loro coadiuvanti in forma stabile e permanente di eta’ compresa fra i 18 e i 35 anni la cui azienda abbai avuto approvato un piano per lo sviluppo dell’attivita’ agricola e che si pongono gli obiettivi per i quali il programma regionale prevede premi di orientamento di cui al primo comma; i premi di cui al presente articolo sono disciplinati dal programma regionale e sono concessi dalle associazioni intercomunali previoparere del comitato consultivo di cui al precedente art.3.