- Emanante: 3
- Regione: Basilicata
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 21
- Data fonte: 24/05/1997
Art. 1
Il 2 comma dell’art. 1 della L.R. 3 agosto 1992, n. 45, e’ cosi’ sostituito: “tale attivita’ comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo, esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti”.
Art. 2
Dopo il 1 comma dell’art. 2 della L.R. 3 agosto 1993 n. 45 e’ aggiunto: “i requisiti di qualificazione professionale devono essere garantiti in tutte le situazioni di prestazione di servizi alla persona di cui all’art. 1 e non solo quando si esercita l’attivita’ in forma di impresa artigiana”.
Art. 3
L’ultimo comma dell’art. 6 della L.R. 3 agosto 1993 n. 45, e’ cosi’ sostituito: “alla disciplina del regolamento comunale sono assoggettate tutte le attivita’ comprendenti le prestazioni ed i trattamenti di cui all’art.1 IV i comprese quelle svolte, anche se in maniera accessoria in alberghi, palestre, clubs, circoli privati case di cura, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie o qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali’ di prodotti destinati ad uso estetico”.
Art. 4
La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.