- Emanante: 3
- Regione: Abruzzo
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 27
- Data fonte: 09/08/1996
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Abstract:
Viene rifinanziata per l’anno 1996 la l.r. 143/95 recante: “interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l’imprenditoria femminile”
Art. 1 – Finalita’.
Viene rifinanziata per l’anno 1996 la l.r. 143/95 recante: “interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l’imprenditoria femminile” con lo stanziamento di l. 2.000.000.000 (duemiliardi).
Art. 2 – Norma finanziaria.
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 1996 in l. 2.000.000.000, si provvede mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento iscritto al cap. 324000 – fondo globale – quota parte dello stanziamento previsto – part. 2, elenco n. 4:
- – cap. 324000 – fondo globale – in diminuzione di l. 2.000.000.000;
- – cap. 282437 denominato: “interventi straordinari per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” – in aumento di l. 2.000.000.000.
Art. 3 – Urgenza.
La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.