Legge regionale 18 Luglio 1996, n. 7/96

  • Emanante: 3
  • Regione: Abruzzo
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 27
  • Data fonte: 09/08/1996
Rifinanziamento della l.r. 22.12.1995, n. 143 recante: interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile.

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

Viene rifinanziata per l’anno 1996 la l.r. 143/95 recante: “interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l’imprenditoria femminile”

Art. 1 – Finalita’.

Viene rifinanziata per l’anno 1996 la l.r. 143/95 recante: “interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l’imprenditoria femminile” con lo stanziamento di l. 2.000.000.000 (duemiliardi).

Art. 2 – Norma finanziaria.

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 1996 in l. 2.000.000.000, si provvede mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento iscritto al cap. 324000 – fondo globale – quota parte dello stanziamento previsto – part. 2, elenco n. 4:

  • – cap. 324000 – fondo globale – in diminuzione di l. 2.000.000.000;
  • – cap. 282437 denominato: “interventi straordinari per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” – in aumento di l. 2.000.000.000.

Art. 3 – Urgenza.

La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.