- Emanante: 3
- Regione: Lazio
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 30
- Data fonte: 30/10/1997
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Art. 1
1 .
L’articolo 7 della Legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51, e’ sostituito dal seguente: “art. 7. – disposizioni transitorie – 1. Per il primo anno di applicazione le domande per usufruire alle agevolazioni di cui all’articolo 4 devono pervenire all’Assessorato competente entro il 30 ottobre”.
Art. 2
1 .
La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.