- Emanante: 3
- Regione: Abruzzo
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 20
- Data fonte: 27/12/1990
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Art. 1
La scadenza di cui all’art. 5 della L.R. 9.5.1990, n. 64, relativa all’anno 1990, gia’ prorogata al 30.11.90 dall’art. 1 della L.R. 21.8.1990, n. 77, << gia’ prorogata al 30.11.90 dall’art. 1 della L.R. 21.8.1990, n. 77, << integrazione alla L.R. 9.5.1990, n. 64>>, concernente norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo della occupazione giovanile, e’ ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1990. La scadenza di cui all’art. 4 comma 5 della L.R. N. 15/ 86, e successive modifiche ed integrazioni, gia’ prorogata al 30.11.1990, e’ ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1990.
Art. 2
La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel <