- Emanante: 3
- Regione: Calabria
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 28/03/1985
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Art. omissis
Titolo IV – della cooperazione turistica
Art. 52 – Cooperative turistiche
La Regione in attuazione degli obiettivi di sviluppo e nell’ambito della programmazione del turismo regionale riconosce e promuove, mediante la concessione di forme associative di giovani disoccupati, di operatori turistici IV i compresi i titolari delle aziende di ristorazione e gli addetti alle attivita’ e professioni turistiche. I contributi di cui al comma precedente sono erogati fino al 75% per le cooperative di giovani disoccupati regolarmente costituite che svolgono la loro attivita’ in direzione di nuovi servizi utili all’offerta turistica; fino alla misura del 50% per gli operatori turistici IV i compresi i titolari delle aziende di ristorazione e degli addetti alle attivita’ e professioni turistiche legalmente costituite. I contributi non possono, comunque, superare il tetto massimo di 100 milioni. Le domande per i contributi vanno presentate all’Assessorato al turismo entro il 30 marzo di ogni anno. Entro 30 gg. La Giunta regionale presentera’ il piano di riparto al consiglio per l’approvazione.