- Emanante: 3
- Regione: Valle D'Aosta
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 13
- Data fonte: 24/03/1992
Art. 1 – Finalita’
1 .
Per l’applicazione della Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, concernente la promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani, e’ autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni.
Art. 2 – Disposizioni finanziarie
1 .
L’onere derivante dall’applicazione della presente legge gravera’ sul capitolo 58440 “Contributi a favore degli enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani” del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2 .
Alla copertura dell’onere di cui all’art. 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 e pluriennale 1992/1994 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio stesso (cod. E.1.).
3 .
A decorrere dal 1993 l’onere suddetto potra’ essere rideterminato con legge di bilancio ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 “Norme in materia di bilancio e contabilita’ generale della Regione autonoma Valle d’Aosta”.
Art. 3 – Variazioni di bilancio
1 .
Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
- In diminuzione: cap. 69000 “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti” L. 1.000.000.000
- In aumento: Cap. 58440 “Contributi a favore degli enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani. Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3. Legge regionale 17 marzo 1992, n. 11” L. 1.000.000.000
Art. 4
Dichiarazione d’urgenza la presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’art. 31 dello Statuto Speciale della Regione Valle d’Aosta ed entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.