Legge regionale 17 Marzo 1992, n. 11

  • Emanante: 3
  • Regione: Valle D'Aosta
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 13
  • Data fonte: 24/03/1992
Rifinanziamento della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, concernente la promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani.

Art. 1 – Finalita’

1 .

Per l’applicazione della Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, concernente la promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani, e’ autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni.

Art. 2 – Disposizioni finanziarie

1 .

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge gravera’ sul capitolo 58440 “Contributi a favore degli enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani” del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2 .

Alla copertura dell’onere di cui all’art. 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 e pluriennale 1992/1994 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio stesso (cod. E.1.).

3 .

A decorrere dal 1993 l’onere suddetto potra’ essere rideterminato con legge di bilancio ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 “Norme in materia di bilancio e contabilita’ generale della Regione autonoma Valle d’Aosta”.

Art. 3 – Variazioni di bilancio

1 .

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

  • In diminuzione: cap. 69000 “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti” L. 1.000.000.000
  • In aumento: Cap. 58440 “Contributi a favore degli enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani. Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3. Legge regionale 17 marzo 1992, n. 11” L. 1.000.000.000

Art. 4

Dichiarazione d’urgenza la presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’art. 31 dello Statuto Speciale della Regione Valle d’Aosta ed entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.