Decreto Presidente Repubblica 5 Ottobre 1998, n. 369

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 250
  • Data fonte: 26/10/1998
Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza a norma dell'articolo 4, comma 1, della

Abstract:

Approvazione del regolamento avente ad oggetto le norme per l’organizzazione dell’osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza, a norma dell’articolo 4, comma 1, della legge del 23 dicembre 1997, n. 451.

Art. 1 – Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

1 .

  • Due rappresentanti per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
  • Un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
  • Un rappresentante dell’Istituto degli innocenti di Firenze;
  • Un rappresentante dell’istituto nazionale di statistica (istat);
  • Sei rappresentanti indicati dalla conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • Quattro rappresentanti indicati dall’associazione nazionale comuni d’Italia;
  • Un rappresentante dell’unione province Italiane;
  • Un rappresentante dell’unione nazionale delle Comunita’ Montane;
  • Un rappresentante del comitato Italiano unicef;
  • Un rappresentante della societa’ Italiana di pediatria;
  • Un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali cgil, cisl e uil;
  • Un rappresentante dell’associazione giudici per i minorenni;
  • Un rappresentante del sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (sunas);
  • Un rappresentante dell’ordine nazionale degli assistenti sociali;
  • Un rappresentante dell’ordine nazionale degli psicologi;
  • Un rappresentante dell’associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori;
  • Un rappresentante dell’ordine nazionale dei giornalisti;
  • Un rappresentante dell’associazione nazionale dei pedagogisti;
  • Un rappresentante dell’associazione nazionale degli educatori professionali;
  • Rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza, individuati con decreto del Ministro per la solidarieta’ sociale, fino ad un massimo di otto;
  • Esperti individuati con decreto del Ministro per la solidarieta’ sociale, fino ad un massimo di otto;
  • Il responsabile del centro nazionale di documentazione ed analisi ed il coordinatore delle attivita’ scientifiche di cui all’articolo 3.

2 .

Il dipartimento per gli affari sociali assicura la segreteria dell’osservatorio.

3 .

Ai componenti dell’osservatorio spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e’ equiparato a quello dei dirigenti generali dello stato, livello c. I relativi oneri sono posti a carico dell’unita’ previsionale di base “12.1.1.0 funzionamento” dello stato di previsione delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri – capitolo 2940.

Art. 2 – Compiti e funzioni dell’osservatorio %1 l’osservatorio predispone ogni

Note all’art. 2: – il titolo della legge 27 maggio 1991, n. 176, e’ il seguente: “ratifica ed eseuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a new york il 20 novembre 1989”. – per il testo dell’art. 2, della citata legge n. 451 del 1997, si veda nella nota all’art. 1. – per il testo dell’art. 3, comma 2, lettera d), della citata legge n. 451 del 1997, vedi nella nota all’art. 3. – il testo dell’art. 44 della convenzione di new york, ratificata con la citata legge n. 176 del 1991, e’ il seguente: “art. 44. – 1. Gli stati parti si impegnano a sottoporre al comitato, tramite il segretario generale dell’organizzazione delle nazioni unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente convenzione per gli stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni. 2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficolta’ che impediscono agli stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente convenzione. Essi debbono altresi contenere informazioni sufficienti a fornire al comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della convenzione del paese in esame. 3. Gli stati parti che hanno presentato al comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente – in conformita’ con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo – le informazioni di base in precedenza fornite. 4. Il comitato puo’ chiedere agli stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della convenzione. 5. Il comitato sottopone ogni due anni all’assemblea generale, tramite il consiglio economico e sociale, un rapporto sulle attivita’ del comitato. 6. Gli stati parti fanno in modo affinche’ i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi”.

Art. 3

Note all’art. 3: – il testo dell’art. 3, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997 e’ il seguente: “2. Il centro ha i seguenti compiti: a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell’Unione Europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta’, anche in raccordo con l’istituto nazionale di statistica (istat); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche; b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle Regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all’infanzia a livello nazionale, regionale e locale; c) analizzare le condizioni dell’infanzia, IV i comprese quelle relative ai soggetti in eta’ evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l’integrazione dei dati e la valutazione dell’attuazione dell’effettivita’ e dell’impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori; d) predisporre, sulla base delle direttive dell’osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all’articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell’infanzia in Italia; e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progettipilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta’ evolutiva nonche’ di interventi per l’assistenza alla madre nel periodo perinatale; f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva; g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile”.

Art. 4 – Rapporti con le regioni %1 al fine di garantire all’osservatorio

Note all’art. 4: – il titolo del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e’ il seguente: “definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse Comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza statocitta’ ed autonomie locali”. – il testo dell’art. 4, commi 3 e 4, della citata legge n. 451 del 1997, e’ il seguente: “3. Al fine di rendere coordinata l’azione in materia d’infanzia e di adolescenza tra lo stato e le Regioni, le Regioni, in raccordo con le amministrazioni Provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a: a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell’infanzia e dell’adolescenza; b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore; c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati. 4. Le Regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al centro di cui all’articolo 3”.

Art. 5 – Giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza %1 il

Note all’art. 5: – per il testo dell’art. 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, si veda nella nota all’articolo 1. – il testo dell’art. 1, comma 6, della citata legge n. 451 del 1997 e’ il seguente: “6. E’ istituita la giornata Italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata convenzione di new york. Il governo, d’intesa con la commissione, determina le modalita’ di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato”.