LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2001, N. 19

  • Emanante: 3
  • Regione: Emilia Romagna
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 92
  • Data fonte: 06/07/2001
attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso la regione emilia-romagna

Abstract:

La regione realizza tirocini formativi e di orientamento presso le proprie strutture formative in forma singola e associata, tramite l’agenzia emilia romagna lavoro, quale struttura di supporto tecnico. lo scopo di tale iniziativa e quello di favorire la conoscenza del mercato del lavoro, creare opportunita di formazione e confronto con altre realta lavorative e momenti di alternanza studio lavoro e far conoscere i servizi erogati dall’amministrazione regionale.

la seguente legge:

Art. 1 – Finalita’ e disciplina applicabile

1.

La Regione Emilia-Romagna, quale datore di lavoro pubblico, realizza tirocini formativi e di orientamento presso le proprie strutture organizzative allo scopo di perseguire le seguenti finalita’:

  • favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro e conseguire una maggiore integrazione tra realta’ occupazionali pubbliche e private;
  • creare opportunita’ di formazione e confronto con le realta’ lavorative e consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro, agevolando le successive scelte professionali;
  • consentire la conoscenza dei servizi erogati dall’Amministrazione regionale, rendendo altresi’ fruibili le competenze sviluppate all’interno dell’Ente.

2.

Ai tirocini formativi e di orientamento si applica la disciplina contenuta nella Legge 24 giugno 1997, n. 196 e nei relativi provvedimenti di attuazione. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le specifiche modalita’ di attivazione e svolgimento dei tirocini.