- Emanante: 3
- Regione: Piemonte
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 26
- Data fonte: 26/06/2003
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1
1.
La Regione Piemonte garantisce l’esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti secondo i criteri e le modalita stabilite nella presente legge.
2.
La Regione provvede ad attribuire contributi all’educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione).
3.
Il contributo e erogato, nei limiti delle risorse regionali disponibili, a parziale copertura delle spese sostenute e documentate relative alla frequenza e all’iscrizione, nonche per gli alunni portatori di handicap di quelle per il personale insegnante di sostegno.
4.
Il contributo di cui al comma 3 e complementare e cumulabile con gli altri previsti dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio e all’assistenza scolastica.
5.
Le modalita di attuazione del contributo regionale all’educazione scolastica e l’importo massimo erogabile sono determinati con regolamento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.
6.
Il regolamento deve determinare inoltre:
- il limite di reddito complessivo imponibile del nucleo familiare richiedente in modo da favorire l’esercizio effettivo del diritto alla libera scelta educativa per le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico e per le quali l’incidenza della spesa scolastica sul reddito complessivo sia pia? elevata;
- la quota percentuale di copertura delle spese da articolare in pia? fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito;
- l’importo massimo differenziato per ordine e grado di istruzione e maggiorato per gli alunni in situazione di handicap o in condizioni di particolare svantaggio economico;
- le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell’assegnazione del contributo;