LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2003, N. 4

  • Emanante: 3
  • Regione: Basilicata
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 04/01/2003
Disciplina delle attivita? di ricerca,sviluppo tecnologico ed innovazione

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

Tale provvedimento disciplina le forme e le modalita di finanziamento, da parte della regione basilicata, delle iniziative di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione promosse sul territorio regionale da operatori pubblici e privati. nell’ambito delle indicate tipologie il piano regionale di ricerca e sviluppo a durata triennale individua le aree d’indagine ed i campi d’intervento maggiormente aderenti alle esigenze regionali. per l’attivazione degli interventi di ricerca la giunta emana specifici avvisi ad evidenza pubblica. e’ previsto un regime di aiuto in forma di sovvenzione a fondo perduto, calcolata sulla base dei costi ammissibili sostenuti. l’intensita di aiuto maggiore (fino al 100% delle spese lorde) riguarda l’attivita di ricerca fondamentale.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

La seguente legge:

Titolo I

Art. 1 – Finalita

1.

La presente legge disciplina le forme e le modalita di finanziamento da parte della Regione Basilicata delle iniziative di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione promosse sul territorio regionale da operatori pubblici e privati.

Art. 2 – Campo di applicazione

1.

Coerentemente con la ‘Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppoa?? (96/C 45/06), pubblicata sulla GUCE serie C n. 45 del 17 febbraio 1996, le disposizioni della presente legge si applicano alle iniziative di ricerca sviluppo tecnologico ed innovazione rientranti nelle seguenti tipologie di attivita :

  • ricerca fondamentale;
  • ricerca industriale;
  • attivita di sviluppo precompetitiva.

2.

Per ricerca fondamentale deve intendersi un’attivita che mira all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

3.

Per ricerca industriale deve intendersi la ricerca pianificata o lo svolgimento di indagini miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per la definizione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

4.

Per attivita di sviluppo precompetitiva deve intendersi la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Detta attivita puo, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonche progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano ne convertibili ne utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare dei miglioramenti, nonche interventi che afferiscono a problematiche di tipo organizzativo e commerciale.

Art. 3 – Piano Regionale della Ricerca Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e dell’Innovazione

1.

Il Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e dell’Innovazione (PRR&STI), approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, individua sia per la ricerca fondamentale sia per quella industriale e per l’attivita di sviluppo precompetitiva, sulla scorta delle indicazioni e delle priorita rivenienti dal Programma Quadro della Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea e dal Piano Nazionale della Ricerca, le aree di indagine ed i campi di intervento maggiormente aderenti alle esigenze di sviluppo settoriale e complessivo della regione.

2.

Il PRR&STI ha durata triennale e viene annualmente aggiornato, sulla base anche delle indicazioni rivenienti dal sistema regionale della ricerca e dalle forme organizzate di rappresentanza delle imprese e dei sistemi produttivi locali, in sede di approvazione del Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria (D.A.P.E.F.), di cui all’articolo 5, comma 1, della L.R. n.30 del 24 marzo 1997.

3.

Ogni aggiornamento annuale del PRR&STI deve contenere sia per la ricerca fondamentale sia per quella industriale e l’attivita di sviluppo precompetitiva la specificazione dei seguenti elementi:

  • le aree di indagine ed i campi di intervento da attivare;
  • le iniziative finanziabili;
  • le procedure (a valutazione, automatica enegoziale) di selezione dei progetti;
  • i soggetti destinatari;
  • il limite massimo delle agevolazioni concedibili;
  • lo stanziamento finanziario.

4.

Limitatamente all’esercizio finanziario 2002, le modalita di attuazione del PRR&STI sono definite con apposita deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competenteCommissione Consiliare.

Art. 4 – Attivazione degli interventi

1.

Per l’attivazione dei progetti relativi alla ricerca fondamentale, a quella industriale ed all’attivita di sviluppo precompetitiva, la Giunta Regionale emana, conformemente alle indicazioni formulate nel D.A.P.E.F.,appositi avvisi ad evidenza pubblica contenenti specificazioni circa:

  • le forme ed i tempi di presentazione delle richieste di contributo;
  • la documentazione da allegare alla domanda;
  • i requisiti di ammissibilita , titoli di preferenza e criteri di formazione della graduatoria;
  • i criteri e le modalita di verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilita a finanziamento, di valutazione dei titoli di preferenza e di formazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni;
  • le modalita di erogazione del contributo alle imprese selezionate;
  • le modalita di verifica tecnico-amministrativa, in sede di liquidazione del saldo, del rispetto delle condizioni stabilite dai regimi di aiuto;
  • gli obblighi a carico sia dell’Ente Regione che dell’impresa beneficiaria ai fini della piena e corretta applicazione di tutte le disposizioni contenute nella presente legge.

Titolo II

Capo I

Disposizioni Comuni

Capo III

Ricerca industriale Ricerca industriale e attivita di sviluppo precompetitiva

Titolo III