- Emanante: 3
- Regione: Liguria
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 3
- Data fonte: 15/01/2003
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 – (Autorizzazione all’esercizio provvisorio)
1.
La Giunta regionale e autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino all”approvazione con legge del bilancio della Regione Liguria per l”anno finanziario 2003, e comunque non oltre il 30 aprile 2003, il progetto di bilancio nel rispetto di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio 2003, secondo gli stati di previsione dell”entrata e della spesa, ivi comprese le autorizzazioni di spesa disposte:
- da provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell”articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) che entrano in vigore nell”anno 2003;
- da provvedimenti amministrativi adottati ai sensi dell”articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 7 maggio 2002 n. 21 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l”anno finanziario 2002) cui e stato applicato l”articolo 50 della l.r. 15/2002.
2.
In regime di esercizio provvisorio la gestione del progetto di bilancio e effettuata nei limiti e modalita stabiliti dagli articoli 31, 32 e 33 della l.r. 15/2002.
Art. 2 – (Dichiarazione d’urgenza)
1.
La presente legge regionale e dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.