Legge Statale 11 Febbraio 1992, n. 146

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 43
  • Data fonte: 21/02/1992
Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica.

Art. 1 – Durata dei comandi

1 .

In attesa dell’organica riforma degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi disposti ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono essere ulteriormente rinnovati di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.

Art. 2 – Composizione del consiglio direttivo della biblioteca di documentazione pedagogica e nomina del direttore

1 .

Al terzo comma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • Nell’alinea, la parola: “nove” e’ sostituita dalla seguente: “undici”;
  • Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri”.

2 .

Il segretario della biblioteca di documentazione pedagogica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge assume la qualifica di direttore e, oltre a svolgere le funzioni gia’ previste dalla legislazione vigente, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca.

3 .

Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara’ inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.