- Emanante: 3
- Regione: Toscana
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 53
- Data fonte: 04/09/1998
Abstract:
La regione toscana disciplina con la presente legge le attivita di formazione permanente del personale che opera nell’ambito del servizio sanitario.
Art. 1 – Oggetto della legge
1 .
La Regione Toscana, nel rispetto delle disposizioni legislative contenute nel primo comma, punto 8, dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell’art. 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e negli articoli 14, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disciplina con la presente legge le attivita’ di formazione permanente del personale che opera nell’ambito del servizio sanitario.
Titolo I – natura delle attivita’ di formazione permanente
Titolo II – finanziamento, programmazione, attuazione e verifica delle attivita’ di formazione permanente.
Capo I
Aarticolazione territoriale e programmazione pluriennale delle attivita’
Capo II
Programmazione a attuazione annuale delle attivita’ formative a livello zonale
Titolo III
Programmazione e attuazione delle attivita’ formative a carattere multizonale e regionale