- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 208
- Data fonte: 07/09/1998
Abstract:
Il presente decreto modifica l’articolo 2, punto a), del decreto ministeriale del 21 marzo 1997. in base a tale modifica le aziende menzionate all’articolo 1 dello stesso decreto possono procedere alle assunzioni entro il 31 dicembre 1999.
Art. 1
A parziale modifica dell’art. 2, punto a), del Decreto Ministeriale 21 marzo 1997, le aziende di cui all’art. 1 dello stesso Decreto Ministeriale possono procedere alle assunzioni entro il 31 dicembre 1999.
Art. 2
Le agevolazioni previste dall’art. 6 della legge n. 451/1994 saranno concesse entro i limiti delle disponibilita’ economiche residuate a seguito del parziale utilizzo dei fondi di cui all’art. 11 del decreto interMinisteriale 31 marzo 1994. Il presente decreto verra’ trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione. Roma, 15 giugno 1998 il Ministro: Treu registrato alla Corte dei Conti il 5 agosto 1998 registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 221