- Emanante: REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)
- Regione: P.A. di Trento
- Provincia: Bolzano
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 32
- Data fonte: 13/08/2005
Thesaurus: Programmazione dell`educazione, Diritti formativi
Abstract:
si apportano modifiche e integrazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, riguardante il «regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola – legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: ordinamento della formazione professionale».
IL PRESIDENTE PROVINCIALE
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 47 del 17 gennaio 2005;
E m a n a
la seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica dell’art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, recante «regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola – legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: ordinamento della formazione professionale».
1. Il comma 2 dell’art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e’ cosi’ sostituito:
«2. Per la valutazione conclusiva in ciascuna materia, modulo e area di competenza, ove esistano, e per l’ammissione all’esame finale, l’allievo deve aver frequentato i quattro quinti delle lezioni in ciascuna materia nel corso dell’anno formativo ed aver conseguito il numero minimo previsto di valutazioni.».
Art. 2.
Modifica dell’art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63 recante «regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola – legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: ordinamento della formazione professionale».
1. Il comma 1 dell’art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e’ cosi’ sostituito:
«1. La valutazione degli allievi nelle singole materie, nei moduli formativi e nelle aree di competenza, ove esistano, dev’essere fatta dall’insegnante sulla base della partecipazione dell’allievo durante le lezioni, di prove orali, scritte pratiche o di altro tipo da inserire nell’attivita’ formativa. I criteri per queste prove sono dati dagli obiettivi dei programmi formativi.».
2. Il comma 3 dell’art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e’ cosi’ sostituito:
«3. Il tipo, il numero e la durata delle verifiche per materia, modulo e area di competenza, per periodo di valutazione, vengono fissati all’inizio dell’anno formativo dal collegio degli insegnanti.».
3. Il comma 15 dell’art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e’ cosi’ sostituito:
«15. Se in seguito alle assenze dalle lezioni l’allievo non raggiunge il numero minimo di prove scritte o pratiche in una materia, modulo o area di competenza previsti per il periodo di valutazione, egli deve recuperare le prove mancanti sui relativi contenuti durante o al di fuori dell’orario delle attivita’ formative. Se un allievo vi si sottrae fino alla chiusura dell’anno formativo non viene valutato nella relativa materia o modulo o area di competenza, fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 dell’art. 3.».
Art. 3.
Modifica dell’art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, recante «regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola – legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: ordinamento della formazione professionale».
1. Il comma 1 dell’art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e’ cosi’ sostituito:
«1. Un allievo viene promosso se e’ valutato positivamente in tutte le materie, moduli formativi e aree di competenza ove esistano.». Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.