Deliberazione Giunta regionale 11 maggio 2007, n. 467

  • Regione: Liguria
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: -1
  • Data fonte: 23/05/2007
Approvazione del piano annuale degli interventi per l'artigianato relativo agli anni 2006-2007 ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 2.1.2003, n. 3.

Abstract:

la presente delibera approvare il piano annuale degli interventi per l’artigianato relativo agli anni 2006-2007, come indicato dalla legge regionale n. 3/2003, allegato alla presente deliberazione e che costituisce parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 concernente “Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato”;

VISTO in particolare l’art. 43 della precitata legge regionale n. 3/2003 che dispone l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano annuale degli interventi per l’artigianato, elaborato sulla base sia del Programma triennale per l’artigianato sia delle risorse recate dal bilancio della Regione per il relativo esercizio finanziario;

VISTA la deliberazione n. 46 in data 20 dicembre 2006 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Programma triennale degli interventi in materia di artigianato per gli anni 2006-2007-2008;

PRESO ATTO, conseguentemente, dello schema del Piano annuale degli interventi per l’artigianato relativo agli anni 2006-2007;

DATO ATTO, in particolare, che il precitato Piano è articolato per assi prioritari, misure e sottomisure ed individua i settori di intervento, le tipologie ed i limiti delle agevolazioni, definisce gli investimenti ammissibili e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi

DATO ATTO che il presente Piano Annuale 2006-2007 sarà oggetto di integrazione per quanto concerne le azioni previste dal Programma triennale 2006-2008 non ricomprese nella programmazione in oggetto;

DATO ATTO altresì che, sulla base delle risorse recate dal Bilancio della Regione Liguria per l’anno 2006/2007 afferenti al Fondo regionale per l’artigianato di cui all’art. 38 della legge regionale n. 3/2003, le previste agevolazioni sono concesse alle imprese artigiane nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese secondo i criteri e le modalità del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee del 15 dicembre 2006 (“de minimis”);

DATO ATTO inoltre che le agevolazioni contributive a favore delle imprese artigiane, previste dal Piano annuale 2006/2007 di cui trattasi, sono stabilite in conformità a quanto disposto dall’art. 44, comma 2, della legge regionale n. 3/2003;

DATO ATTO infine che, nell’ambito delle Misure 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano, finanziate con il sopra citato Fondo regionale per l’artigianato, sono state disposte apposite agevolazioni a sostegno dei giovani imprenditori artigiani, in conformità a quanto previsto dall’art. 57, comma 3, della legge regionale n° 3/2003;

PRESO ATTO che le Misure 1.1, 1.2, 3.2 e 3.3 del Piano stesso recano in calce l’appendice con l’elenco dei documenti da presentare per la concessione dei contributi e gli allegati costituenti la relativa modulistica;

PRESO ATTO altresì che la Misura 1.2 del ridetto Piano, concernente il credito agevolato tramite Artigiancassa S.p.A., reca in appendice i Regolamenti per le operazioni di credito e di locazione finanziaria agevolate ai sensi dell’art. 61, comma 4, della legge regionale n° 3/2003, e che gli stessi regolamenti riportano il logo della Regione Liguria;

PRESO ATTO infine che, in calce al Piano in argomento, risulta allegato l’elenco dei settori esclusi dagli interventi agevolativi di cui alle Misure 1.1, 1.2, 3.2 e 3.4 sulla base della classificazione ISTAT 2002;

VISTA la legge regionale n° 16 del 3/4/2007 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2007” e la relativa propria deliberazione n° 35 del 3/4/2007 “Ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2007” recanti le risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del Piano annuale degli interventi per l’artigianato relativo all’anno 2007;

RITENUTO di stabilire che le quote di finanziamento delle Misure a carico del Fondo regionale per l’artigianato, attivate dal presente Piano, ivi comprese quelle a sostegno delle iniziative proposte da giovani imprenditori, potranno essere modificate con proprio atto deliberativo successivamente alla scadenza dei termini finali di presentazione delle domande di contributo, come stabilito dalle precitate Misure, in dipendenza di eventuali fabbisogni di risorse o di loro eccedenze che potrebbero emergere a seguito delle istanze pervenute alla FI.L.S.E. S.p.a., quale gestore del Fondo di cui trattasi;

RITENUTO quindi di approvare il Piano annuale degli interventi per l’artigianato relativo agli anni 2006-2007, di cui all’art. 43 della legge regionale n. 3/2003, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori: Renzo Guccinelli

D E L I B E R A

– di approvare il Piano annuale degli interventi per l’artigianato relativo agli anni 2006-2007, di cui all’art. 43 della legge regionale n. 3/2003, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; – di stabilire che le quote di finanziamento delle Misure a carico del Fondo regionale per l’artigianato, attivate dal presente Piano, ivi comprese quelle a sostegno delle iniziative proposte da giovani imprenditori, possano essere modificate con atto deliberativo di questa Giunta successivamente alla scadenza dei termini finali di presentazione delle domande di contributo, come stabiliti dalle precitate Misure, in dipendenza di eventuali fabbisogni di risorse o di loro eccedenze emersi a seguito delle istanze pervenute alla FI.L.S.E. S.p.a. quale gestore del Fondo di cui trattasi;

– di autorizzare Artigiancassa a riportare nei regolamenti e modulistica allegati al presente piano il logo della Regione Liguria; – di rinviare a successivi atti gli impegni finanziari a favore degli attuatori delle misure previste dal presente piano;

– di stabilire che il presente Piano annuale degli interventi per l’artigianato venga pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale di questa Regione;

– di dare atto infine che, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Allegato