- Emanante: LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
- Regione: Emilia Romagna
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 59
- Data fonte: 30/03/2005
Thesaurus: Contributi finanziari
Abstract:
preso atto della l.r. 12/03 "norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita,attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro" e della decisione della commissione europea c (2000) 2066 del 21/9/2000 che approva il programma operativo regione emilia-romagna – fse – obiettivo 3 – 2000-2006, modificata con decisione c(2004) 1963 del 25 maggio 2004, la giunta regionale approva l’allegato, parte integrante del provvedimento, intitolato "accordo fra la regione e le province dell’emilia-romagna per il coordinamento della programmazione 2005-2006" e la disponibilità finanziaria complessiva per i tetti provinciali degli anni 2005 e 2006 a favore delle province, pari a 109.230.634,15 euro per ciascun anno.
Viste:
– la L.R. 12/03 “Norme per l’uguaglianza delle opportunita’ di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro”;
– la L.R. 25/98 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego” e successive modificazioni;
– la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2066 del 21/9/2000 che approva il Programma operativo Regione Emilia-Romagna – FSE – Obiettivo 3 – 2000-2006, modificata con Decisione C(2004) 1963 del 25 maggio 2004;
richiamati:
– la “Presa d’atto del Programma operativo – Regione Emilia-Romagna – Obiettivo 3 – periodo 2000-2006”, approvata con propria deliberazione n. 1639 del 3/10/2000;
– gli “Orientamenti per la revisione di meta’ periodo del POR Obiettivo 3 – Fondo sociale europeo – periodo 2000-2006”, approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 534 del 17/12/2003 (proposta di Giunta regionale n. 2373 del 24/11/2003);
– il Complemento di programmazione del P.O.R. Obiettivo 3 – 2000-2006, approvato con propria deliberazione n. 1694 del 10/10/2000, nonche’ la revisione di meta’ periodo, approvata con propria deliberazione n. 1087 del 7/6/2004; richiamate inoltre:
– le “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale”, approvate con propria deliberazione n. 177 del 10/2/2003;
– le Disposizioni attuative del Capo II, Sezione III “Finanziamento delle attivita’ e Sistema informativo” della succitata L.R. n. 12, approvate con propria deliberazione n. 1263 del 28/6/2004;
– le “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro – biennio 2005-2006”, approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 612 del 26/10/2004 (proposta di Giunta regionale n. 1948 del 6/10/2004);
– la “Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell’art. 32, comma 1, lettera c), della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 – Primo provvedimento”, adottata con propria deliberazione n. 2212 del 10/11/2004; dato atto che la L.R. 12/03 si propone, quali obiettivi primari:
– di accompagnare tutti i ragazzi e le ragazze della nostra regione nel percorso per il conseguimento di un diploma di istruzione superiore o di una qualifica professionale, elevando le loro conoscenze e competenze;
– di promuovere un sistema di istruzione e formazione per tutti e per tutto l’arco della vita;
– di rafforzare e qualificare ulteriormente il sistema formativo regionale, per la costruzione di un sistema formativo integrato, favorendo il riconoscimento e la certificazione delle competenze; considerato che a tal fine e’ indispensabile assicurare coordinamento e coerenza fra le programmazioni territoriali, da quella regionale a quella delle province; tenuto conto:
– che l’attuale programmazione implica fin da ora ricadute immediate sui prossimi anni e pertanto e’ necessario prevedere una coerenza programmatica con il quadro di riferimento FSE di riordino dei nuovi fondi strutturali 2007-2013;
– che occorre altresi’ tenere conto della fondata prospettiva di minori disponibilita’ di risorse, nonche’ di una riduzione delle tipologie di possibili azioni ed interventi per il nostro territorio; considerato infine che, nell’affrontare l’ultimo biennio di attuazione del Programma operativo regionale FSE Obiettivo 3 2000-2006, occorre anche garantire la continuita’ della programmazione territoriale, nel rispetto dell’applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione, con riferimento ai principi di sussidiarieta’, differenziazione ed adeguatezza relativi alle funzioni di Regione, Province, Citta’ metropolitane e Comuni, sia sul piano del raccordo fra le stesse e la Regione, sia sul piano della disponibilita’ finanziaria; valutato pertanto opportuno, nello spirito dei principi suindicati, addivenire ad un accordo fra la Regione e le Province dell’Emilia-Romagna che confermi e garantisca il coordinamento delle attivita’ da realizzarsi nell’ambito del POR dell’Emilia-Romagna FSE Obiettivo 3 2000-2006, per il periodo 2005-2006 – con riferimento al biennio conclusivo del POR ed alla durata delle linee di programmazione e indirizzi di cui alla delibera consiliare 612/04 – e definisca altresi’, in coerenza con gli ambiti di programmazione provinciale, le assegnazioni finanziarie alle Province per il medesimo biennio, sulla base di criteri e indicatori di riparto analoghi a quelli utilizzati dall’Unione Europea e gia’ applicati nel periodo precedente 2000-2004; dato atto che tale accordo, allegato e parte integrante del presente atto, e’ stato discusso e concordato fra la Regione Emilia-Romagna e le Amministrazioni provinciali;
dato atto inoltre:
– del parere di regolarita’ amministrativa, espresso dal Direttore generale dell’Area Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni in ordine al presente provvedimento ai sensi dell’art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”;
– del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari, relativamente alla sola annualita’ 2005, espresso dalla Responsabile del Servizio Bilancio, Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi della sopracitata deliberazione n. 447/03; su proposta dell’Assessore regionale competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa l’Allegato, parte integrante del presente atto, intitolato “Accordo fra la Regione e le Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2005-2006” (d’ora in poi “Accordo 2005-2006”);
2) di approvare la disponibilita’ finanziaria complessiva per i tetti provinciali degli anni 2005 e 2006 a favore delle Province, pari ad Euro 109.230.634,15 per ciascun anno, cosi’ come indicata e ripartita nella tabella 1, parte integrante dell’Accordo 2005-2006 di cui al punto 1) che precede;
3) di ripartire ed assegnare, inoltre, i fondi relativi ai tetti provinciali per l’anno 2005, di cui al punto 11 dell’Accordo per un importo complessivo di Euro 109.230.634,15, comprensivi dei fondi regionali sostitutivi, per un importo di Euro 1.881.960,00 di cui al punto 12 dell’Accordo stesso – dando atto che, come previsto in tale punto, somme di pari importo sono gia’ state decurtate dalle misure del tetto indicate per le singole Province, e di ripartire ed assegnare altresi’ i fondi integrativi per l’Obbligo formativo nella formazione (asse A del POR FSE Obiettivo 3 2000-2006) di cui al punto 13 dell’Accordo, per un importo complessivo di Euro 6.885.700,00 cosi’ come definiti e suddivisi per Provincia nella Tabella 2, parte integrante dell’Accordo;
4) di stabilire che:
– gli importi relativi ai tetti provinciali 2005 (al netto dei fondi regionali sostitutivi) e i fondi integrativi per l’obbligo formativo, per un importo complessivo di Euro 114.234.374,15, trovano la necessaria copertura finanziaria sui Capitoli 75555, 75553, 75557 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 cosi’ come segue:
– quanto ad Euro 51.405.468,37 sul Capitolo 75555 “Interventi per accrescere l’occupabilita’ e la qualificazione delle risorse umane, anche attraverso lo sviluppo dell’imprenditorialita’, dell’adattabilita’ delle imprese e dei lavoratori e delle pari opportunita’. Obiettivo 3 (Reg. CE 1260/99) – Programma operativo regionale 2000-2006 – Contributo CE sul FSE” UPB 1.6.4.2.25261;
– quanto ad Euro 50.263.124,62 sul Capitolo 75553 “Interventi per accrescere l’occupabilita’ e la qualificazione delle risorse umane, anche attraverso lo sviluppo dell’imprenditorialita’, dell’adattabilita’ delle imprese e dei lavoratori e delle pari opportunita’. Obiettivo 3 Fondo di rotazione nazionale (Legge 21 dicembre 1978, n. 845, Legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 9 Legge 19 luglio 1993, n. 236 e Reg. CE 1260/99) – Programma operativo regionale 2000-2006 – Mezzi statali” UPB 1.6.4.2.25262;
– quanto ad Euro 12.565.781,16 sul Capitolo 75557 “Interventi per accrescere l’occupabilita’ e la qualificazione delle risorse umane, anche attraverso lo sviluppo dell’imprenditorialita’, dell’adattabilita’ delle imprese e dei lavoratori e delle pari opportunita’. Obiettivo 3 (L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche abrogata, L.R. 25 novembre 1996, n. 45, L.R. 27 luglio 1998, n. 25, L.R. 30 giugno 2003, n. 12 – Reg. CE 1260/99) – Programma operativo regionale 2000-2006 – Quota Regione” UPB 1.6.4.2.25260;
– l’importo relativo ai fondi regionali sostitutivi di cui al punto 12 dell’Accordo, relativamente al 2005, per un totale di Euro 1.881.960,00, trova la necessaria copertura finanziaria sul Capitolo 75204 “Assegnazione agli Enti locali delle risorse in materia di istruzione, formazione professionale, orientamento e di educazione per gli adulti (artt. 11, 41, 42, 43, 44, L.R. 30 giugno 2003, n. 12)” UPB 1.6.4.2.25245, del medesimo Bilancio per l’esercizio 2005;
5) di stabilire che il dirigente regionale competente – ad approvazione della presente deliberazione – provvedera’, con propri successivi atti, anche distinti, all’impegno dei fondi per l’annualita’ 2005 di cui alla Tabella 2 succitata, ed alle conseguenti liquidazioni, secondo i vincoli e le modalita’ previste ai punti 12, 13 e 16 dell’Accordo 2005-2006;
6) di stabilire inoltre che:
– con apposita deliberazione si provvedera’ all’assegnazione a favore delle Province del tetto complessivo definito col presente atto nell’importo di Euro 109.230.634,15 relativamente alla annualita’ 2006, con l’indicazione della relativa copertura finanziaria e con l’esatta quantificazione dei fondi regionali sostitutivi sulla base delle rilevazioni delle esigenze espresse dalle Province, ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo;
– con apposita deliberazione si provvedera’ altresi’ alla esatta quantificazione ed alla assegnazione dei fondi integrativi per l’obbligo formativo nella formazione di cui al punto 13 dell’Accordo, relativamente alla medesima annualita’ 2006, a seguito degli esiti dei lavori del tavolo tecnico di cui al punto 7 dell’Accordo stesso, e compatibilmente con la disponibilita’ finanziaria del bilancio regionale di pertinenza;
7) di stabilire infine che anche per i fondi per l’annualita’ 2006 il dirigente competente provvedera’, con propri atti, all’impegno sul Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2006, che verra’ dotato della necessaria disponibilita’, previa adozione dei provvedimenti di cui al precedente punto 6), ed alle conseguenti liquidazioni, secondo i vincoli e le modalita’ previste ai punti 12, 13 e 16 dell’Accordo 2005-2006;
8) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO alla deliberazione della Giinta regionale prot. n. 0004563/GFP-9/2/2005 Accordo fra la Regione e le Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2005-2006 La Regione Emilia-Romagna e le Province, relativamente alla programmazione delle attivita’ 2005-2006 concordano su quanto segue:
1. La L.R. n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunita’ di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro”, approvata il 30 giugno 2003, la revisione del Programma operativo regionale FSE Obiettivo 3 2000-2006 di meta’ periodo, del giugno 2004, le stesse “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro – biennio 2005-2006” approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 612 del 26 ottobre 2004, pongono in primo piano la necessita’ di perseguire, in questa fase ed in prospettiva, alcuni obiettivi individuati come prioritari.
2. Il primo periodo di attuazione del Programma operativo regionale 2000-2006 ha visto rafforzarsi, nel quinquennio 2000-2004 ed all’interno del quadro regionale programmatico, il livello di coesione ed omogeneita’ fra Regione e Province, in una gestione concordata e coordinata delle azioni del POR, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE 1260/99 e dai successivi regolamenti attuativi.
3. Poiche’ gli ultimi due anni di attuazione del POR Emilia-Romagna avranno gia’ alcune ricadute sul 2007 ed oltre, occorre prevedere una coerenza programmatica con i cambiamenti che verranno introdotti dalla riforma dei fondi strutturali del prossimo settennio 2007-2013, in particolare tenendo conto della limitazione delle azioni ammissibili, contestualmente alla riduzione della disponibilita’ finanziaria.
4. Coerentemente con quanto la L.R. 12/03 prevede, appare essenziale la valorizzazione del sistema della formazione professionale, con azioni finalizzate a dare al sistema stesso una maggiore identita’, attraverso la specializzazione degli organismi di formazione, il loro accreditamento, la definizione delle figure professionali di riferimento e con il sostegno ad azioni di ristrutturazione e sviluppo degli organismi accreditati.
5. D’altro canto occorre operare, come gia’ si sta facendo, per una ulteriore definizione delle tipologie, delle qualifiche, degli standard formativi. Procede infatti l’attivita’ di definizione degli standard formativi relativi alle qualifiche regionali, rispetto alle quali dovra’ essere orientata la programmazione formativa. In questa prima fase di attuazione a carattere innovativo, si conviene che la programmazione debba porsi l’obiettivo di giungere a garantire un’offerta formativa finalizzata alle qualifiche o alle competenze che le descrivono al massimo livello possibile.
6. Conseguentemente a quanto sopra convenuto, la programmazione delle attivita’ per i giovani in obbligo formativo dovra’ prevedere il raggiungimento della qualifica nel 100% dei corsi approvati. Per le attivita’ di post-qualifica e di post-diploma la programmazione dovra’ progressivamente prevedere il rilascio della qualifica almeno per il 70% delle attivita’ approvate nell’ambito delle aree professionali gia’ indagate e definite dalla delibera della Giunta regionale 2212/04. Sara’ tuttavia possibile approvare ulteriori percorsi afferenti tali aree, ancorche’ non compresi fra quelli gia’ indagati e definiti. Inoltre le Province potranno approvare percorsi formativi diversi, appartenenti anche ad altre aree professionali, qualora questi rivestano particolare rilevanza per lo sviluppo locale e territoriale. In entrambi i casi tali corsi non potranno superare il 40% delle attivita’ di post-qualifica e post-diploma complessivamente programmate, e saranno oggetto di valutazione da parte della Regione, per verificare la necessita’ di ampliare le aree professionali e le relative qualifiche. La programmazione delle attivita’ formative deve comunque tener conto, ove possibile, delle unita’ di competenza di cui alla succitata delibera della Giunta regionale 2212/04 anche per la formazione iniziale per adulti, per la formazione continua, per la formazione permanente, nonche’ per la formazione rivolta alle utenze deboli.
7. Parimenti occorre proseguire sulla via dell’integrazione fra istruzione e formazione professionale, lavorando per garantire un’offerta formativa a tutti i giovani dai 14 ai 18 anni, puntando in particolare su azioni finalizzate a favorire la permanenza dei giovani all’interno della scuola. In tale ottica le risorse disponibili dovranno essere prioritariamente destinate alla programmazione integrata del primo biennio superiore, con particolare riferimento alle risorse derivate dalla Legge 144/99, nonche’ all’offerta formativa di qualificazione, cosi’ da garantire a tutti i giovani il raggiungimento di un diploma di istruzione superiore o di una qualifica professionale. L’obiettivo di garantire a tutti l’offerta formativa deve trovare una compatibilita’ con le risorse finanziarie disponibili. Sulla base di quanto fino ad ora realizzato e con l’obiettivo di contenere la spesa, verra’ attivato un tavolo tecnico, composto da Regione e Province, finalizzato alla valutazione degli standard di costo per i corsi nella formazione professionale. In ogni caso, le Province che nell’anno 2004-2005 hanno approvato attivita’ dell’obbligo formativo a costi piu’ elevati della media regionale, dovranno tendere, con la programmazione futura, a rientrare in una media che si attesti su 6.000 Euro l’anno per allievo. A seguito degli esiti dei lavori del tavolo tecnico di cui sopra, e compatibilmente con la disponibilita’ finanziaria, verranno definite le modalita’ per l’integrazione di risorse regionali per l’obbligo formativo nella formazione ai tetti provinciali 2006.
8. Per la formazione continua, l’avvio dei fondi paritetici interprofessionali richiede l’attivazione di misure di garanzia, al fine di operare non in competizione con gli stessi fondi, ma per favorire la necessaria integrazione, cosi’ come definito negli Indirizzi regionali vigenti. Nelle more dell’adozione di accordi regionali di programmazione con i fondi interprofessionali, per l’anno 2005 le aziende che presenteranno candidature di propri progetti alla Regione e alle Province, anche attraverso gli organismi di formazione accreditati, dovranno dichiarare di non aver presentato candidature ai fondi interprofessionali o di non poter accedere, per quella specifica utenza, al fondo interprofessionale di riferimento. Tale vincolo non si applica ai progetti che riguardano aziende in situazione di crisi ai sensi della normativa vigente.
9. In riferimento a quanto previsto al Capo IV della L.R. 12/03, alla Regione competono il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attivita’. Per ottimizzare e razionalizzare l’utilizzo delle risorse, la programmazione Regionale e Provinciale si articolera’ pertanto in azioni di carattere generale e di sistema – competenti alla Regione – ed azioni definite in base alle caratteristiche ed alle esigenze specifiche territoriali dalle singole Province.
10. In questa ottica, la Regione Emilia-Romagna, in qualita’ di Autorita’ di gestione del POR FSE Obiettivo 3 2000-2006, garantisce il coordinamento della programmazione dell’attivita’ regionale e provinciale, coerentemente con il Complemento di programmazione regionale, con gli Indirizzi programmatici approvati dal Consiglio regionale, con i vincoli imposti dai Regolamenti comunitari e dalle decisioni della Commissione europea, nonche’ con la verifica del rispetto dei limiti quantitativi e finanziari previsti. Regione e Province, sul piano della quantificazione ed articolazione delle risorse finanziarie, concordano inoltre che:
11. Con riferimento a quanto stabilito dalla Commissione della Comunita’ Europea – che ha approvato, con Decisione n. 1120 del 18/7/2000, il Quadro comunitario di sostegno per l’intervento del Fondo Sociale Europeo nell’Italia del centro-nord, nell’ambito dell’Obiettivo 3 per il periodo 1/1/2000-31/12/2006 e, con Decisione n. 2066 del 18/9/2000, il Programma operativo per la Regione Emilia-Romagna, Obiettivo 3, 2000-2006, modificata con Decisione C(2004) 1963 del 25 maggio 2004, la Giunta regionale approva la disponibilita’ finanziaria complessiva 2005-2006, da assegnare alle Province ripartendola fra le stesse sulla base della conferma delle quote gia’ individuate per il precedente periodo 2000-2004 e secondo la suddivisione per Assi, cosi’ come indicato nella Tabella 1), allegato parte integrante del presente accordo. La quantificazione per misura avviene con successive comunicazioni della Regione, predisposte d’intesa con le Province.
12. Cosi’ come previsto dal comma 3 dell’art. 39 della L.R. 12/03, le Province, per le esigenze tecniche e progettuali connesse all’esercizio delle proprie competenze in materia, possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per la realizzazione di progetti specifici che prevedano la mobilita’ temporanea di personale dipendente dai medesimi organismi. In relazione alle prospettive di riduzione delle risorse, la Regione e le Province sono sin da ora impegnate ad individuare modalita’ di razionalizzazione e contenimento dei costi. Per il biennio 2005-2006, a copertura dei costi relativi alle sole convenzioni per il personale in mobilita’ alla data del 31 dicembre 2004 – fatto salvo casi specifici da concordare – la Regione potra’ mettere a disposizione propri fondi. In tal caso, le risorse comunitarie del FSE, ed i relativi cofinanziamenti nazionali e regionali, da assegnare alle Province secondo quanto definito al punto 11. che precede, potranno essere parzialmente sostituite, di anno in anno, con riferimento alle esigenze di cui sopra – espresse dalle Province medesime – e nell’ambito delle disponibilita’ del bilancio regionale, da mezzi regionali, fermo restando l’importo dell’assegnazione globale annuale a ciascuna Provincia. I fondi sostitutivi saranno impegnati dalla Regione una volta acquisite le comunicazioni di avvio delle attivita’ da parte delle Province.
13. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dei principi generali della L.R. 12/03, integra le risorse assegnate alle Province ai sensi del punto 11 che precede con risorse derivate dal premio di performance del POR Emilia-Romagna 2000-2006 finalizzate a sostenere le attivita’ di formazione per gli utenti appartenenti alla fascia dell’obbligo (obbligo formativo nella formazione professionale); in quanto risorse del POR, le modalita’ di erogazione e liquidazione di tali fondi seguiranno quelle previste per tali finanziamenti. L’assegnazione di tale integrazione avverra’ nell’ambito della disponibilita’ del POR e si articolera’ per bienni formativi, prevedendo distintamente un’assegnazione per le prime annualita’, ed una per le seconde annualita’, da impegnarsi ed erogarsi subordinatamente all’avvio effettivo dei primi e dei secondi anni dei corsi programmati.
14. Relativamente all’anno 2005, sulla base delle rilevazioni delle esigenze gia’ espresse dalle Province per i fondi regionali sostitutivi di cui al punto 12 che precede, e della programmazione gia’ approvata per l’obbligo formativo nella formazione professionale (bienni 2004-2005 e 2005-2006) di cui al punto 13 che precede, vengono qui definiti gli importi da assegnare alle Province come tetti, fondi regionali sostitutivi, e fondi integrativi per l’Obbligo formativo nell’ambito dell’Asse A del POR FSE Obiettivo 3 2000-2006, ripartiti secondo quanto indicato alla Tabella 2) allegata e parte integrante del presente accordo.
15. Per le aree ammesse all’Obiettivo 2, in considerazione delle modifiche apportate in sede di revisione di meta’ periodo del POR 2000-2006, la concentrazione di risorse Obiettivo 3 da destinare ai singoli territori provinciali, cosi’ come calcolata e ripartita nell’Allegato n. 2 di cui all’Accordo 2003-2004, parte integrante della deliberazione della Giunta regionale 20/03, assume carattere tendenziale ed indicativo.
16. Sulla base della delibera di Giunta regionale di approvazione del presente Accordo, che ripartisce i fondi alle Province per il biennio 2005-2006, cosi’ come indicati nella Tabella 1), allegata e parte integrante, ed assegna i fondi per l’annualita’ 2005, ripartiti come da Tabella 2), il Servizio regionale competente provvedera’, con atti del dirigente, anche distinti, all’impegno dei relativi fondi. Con successiva deliberazione di Giunta si provvedera’ all’assegnazione dei fondi per l’annualita’ 2006, con l’esatta quantificazione dei fondi regionali sostitutivi e di quelli integrativi per l’obbligo formativo di cui ai punti 12 e 13 che precedono, cui seguira’ l’impegno delle risorse con atti del dirigente competente. Il dirigente competente provvedera’, con propri atti, alla liquidazione ed all’erogazione, per ciascuna delle annualita’, delle risorse secondo le modalita’ di seguito indicate:
– per le risorse comunitarie del FSE, ed i relativi cofinanziamenti nazionali e regionali (comprensive dei fondi integrativi per l’obbligo formativo di cui al punto 13 che precede) un’anticipazione del 20% sul tetto annuale 2005, corrispondente ad un 10% su ciascuna annualita’, che sara’ riassorbita dall’erogazione a saldo entro i termini previsti dal POR;
– liquidazioni successive, per stati di avanzamento intermedi, di norma mensili, sulla base dei pagamenti effettuati dai Tesorieri provinciali ai beneficiari finali degli interventi, rilevati attraverso il Sistema informativo regionale, nonche’ dei pagamenti non esternalizzati, effettuati dalle Amministrazioni provinciali con mandati trasformati. Tali liquidazioni intermedie potranno raggiungere al massimo il 75% dell’ammontare dell’assegnazione per l’anno 2005, per un totale – con l’anticipazione – pari al 95%, ed il 95% per l’anno 2006;
– il saldo avverra’ con le stesse modalita’ dei rimborsi per stati d’avanzamento, sulla base del pagato dalle Province, con riferimento ai rendiconti provvisori delle attivita’, rilevato tramite il SIFP;
– nel caso in cui, a seguito del rendiconto definitivo 2000-2006, le Province accertassero un saldo negativo, stante quanto previsto nel presente accordo al successivo punto 17, queste incasseranno dai beneficiari finali le dovute restituzioni, evidenziando tale economia negli atti di approvazione dei rendiconti medesimi; tali importi – suddivisi per asse di appartenenza – dovranno essere comunicati con la massima rapidita’ alla Regione, prima del termine ultimo previsto per la presentazione del saldo finale alla Comunita’ Europea e comunque non oltre il 31 marzo 2009, per consentire l’accorpamento dei dati a livello regionale, dando atto che tali somme dovranno essere successivamente restituite alla Regione da parte delle Province;
– i fondi regionali sostitutivi di cui al precedente punto 12 saranno liquidati ed erogati alle Province in due fasi: il 50% dell’assegnazione regionale ad avvenuta comunicazione, da parte delle singole Province, di avvio delle attivita’ annuali; il restante 50% nel secondo semestre dell’anno finanziario di pertinenza, ad avvenuto impegno, da parte delle singole Province, del 100% dell’assegnazione regionale. Nel caso in cui si determinassero economie sull’assegnazione regionale, le Province dovranno darne comunicazione alla Regione in sede di definizione delle proprie esigenze finanziarie per l’anno successivo, cosi’ da consentirne l’autorizzazione all’utilizzo in tale ambito.
17. La Regione garantisce alle Province la continuita’ dei finanziamenti 2005-2006 con le assegnazioni del periodo precedente 2000-2004, nel rispetto dei termini ultimi previsti dal POR per il pagamento dei beneficiari finali (31 dicembre 2008). Le Province potranno utilizzare eventuali minori spese ed economie accertate in sede di chiusura rendicontuale del periodo 2000-2004 nel biennio successivo ed alla medesima condizione suindicata.
18. La Regione, nel caso sopravvenissero altre risorse derivate da normative nazionali, valutatone l’utilizzo in base alle priorita’ programmatiche, stabilira’ in accordo con le Province gli importi da assegnare loro e le modalita’ di liquidazione piu’ consone al tipo di azione da finanziare. Regione e Province, infine, relativamente agli aspetti di monitoraggio, gestione e verifiche qualitative e di impatto, concordano che:
19. Cosi’ come previsto al punto 8 delle disposizioni attuative del Capo II, Sezione III inerente il “Finanziamento delle attivita’ e Sistema informativo” della L.R. 12/03, tutte le attivita’ gestite dalle Province, compreso le attivita’ autorizzate, rientrano nel sistema di monitoraggio regionale. La Regione e le Province, peraltro, si adeguano al sistema di monitoraggio e controllo previsto dai Regolamenti Comunitari vigenti. Al fine di ottemperare al monitoraggio comunitario relativo al raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dal Regolamento CE 1260/99, e per non incorrere nel disimpegno automatico di cui al II comma dell’art. 31 del medesimo Regolamento, le Province inviano alla Regione le autocertificazioni relative ai propri pagamenti non esternalizzati, effettuati alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso in cui si renda necessario effettuare tale rilevazione in altri momenti, la Regione potra’ richiedere il dato con riferimento ad altra data, fissando con le Province il termine di presentazione della loro autocertificazione.
20. Poiche’ il Programma operativo e’ soggetto ai sensi del Regolamento comunitario 1260/99 all’art. 42 alla valutazione di efficienza, di impatto e di risultato attuata da un Valutatore indipendente, la Regione e le Province cooperano affinche’ il Valutatore possa acquisire tutti gli elementi informativi necessari alla realizzazione della valutazione intermedia e finale.
21. Il presente accordo sara’ sottoposto a verifica delle parti in vista della programmazione 2006. La Regione Emilia-Romagna e le Province stabiliscono di adottare, ciascuna con propri atti, il presente accordo, sulla base del quale si attuera’ il coordinamento delle attivita’ nel biennio 2005-2006.