- Regione: P.A. di Trento
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 19
- Data fonte: 06/05/2008
Thesaurus: Formazione continua
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
– visto l’articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
– visto l’articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
– visto l’articolo 42 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
– vista la deliberazione n. 804 di data 4 aprile 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il “Regolamento concernente l’ordinamento e il funzionamento del Centro per la formazione continua e l’aggiornamento del personale insegnante (articolo 42 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”,
emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Questo regolamento, in attuazione dell’articolo 42 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), disciplina la costituzione, l’ordinamento e il funzionamento dell’agenzia denominata Centro per la formazione continua e l’aggiornamento del personale insegnante, di seguito indicata con il termine “centro”.
Art. 2
Ordinamento e funzioni del centro
1. Il centro, ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), è un agenzia della Provincia, con sede in Rovereto, dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica; il centro è sottoposto ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale.
2. Ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dell’allegato A della medesima legge, il dipartimento provinciale di riferimento del centro è il dipartimento istruzione.
3. Ferme restando le funzioni delle istituzioni scolastiche e formative in materia di aggiornamento del proprio personale in servizio, il centro, secondo quanto previsto dall’articolo 42 bis della medesima legge provinciale, ha il compito di provvedere alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e al monitoraggio di iniziative di formazione rivolte agli insegnanti del sistema educativo provinciale, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale, ad altre attività formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno dell’innovazione e dello sviluppo del sistema educativo provinciale.
4. Il centro svolge le seguenti attività:
a) provvede alla formazione del personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative, anche per quanto riguarda l’anno di formazione obbligatoria dei docenti assunti a tempo indeterminato, con particolare attenzione agli aspetti metodologici e curriculari nonché al sostegno all’innovazione;
b) provvede alla formazione di figure strumentali al supporto delle progettualità delle istituzioni scolastiche e formative e dell’attività formativa complessiva;
c) offre supporto ai dirigenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche e formative per lo sviluppo dell’attività di progettazione dell’offerta formativa rivolta al personale delle istituzioni stesse;
d) promuove e collabora con soggetti pubblici e privati alla realizzazione di percorsi formativi, certificati o certificabili anche in termini di crediti e di competenze, anche a livello nazionale e internazionale;
e) promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra gli operatori nazionali e internazionali della formazione.
5. Per la migliore definizione delle proprie attività, il centro promuove forme di partecipazione e coinvolgimento degli insegnanti, delle loro associazioni professionali e delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale.
6. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle proprie finalità, il centro può attivare forme di collaborazione, in Italia ed all’estero, con enti o istituzioni pubbliche o private operanti nell’ambito della formazione iniziale, continua e dell’aggiornamento del personale insegnante e con università.
Art. 3
Organi del centro
1. Sono organi del centro:
a) il direttore;
b) il comitato scientifico;
c) il revisore dei conti.
Art. 4
Direttore
1. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale, secondo quanto disposto, in materia di nomina dei dirigenti, dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento).
2. Il direttore assicura la gestione del centro, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione e dell’efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al centro, provvede alla direzione e al coordinamento del personale;
il direttore è altresì responsabile dei risultati conseguiti in relazione al programma di attività previsto dall’articolo 7 e cura in particolare:
a) la predisposizione e l’adozione del programma annuale e pluriennale di attività, secondo quanto disposto dall’articolo 7;
b) la predisposizione e l’adozione del bilancio annuale di previsione e delle sue variazioni, del conto consuntivo nonché dei provvedimenti amministrativi e contabili di competenza del centro, secondo quanto disposto dall’articolo 8;
c) la stipulazione di contratti e convenzioni;
d) l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
e) l’individuazione tra il personale del centro del proprio sostituto in caso di assenza o di impedimento;
f) l’adozione di ogni altro atto per il perseguimento delle finalità indicate dall’articolo 2, non demandato alla competenza di altri organi.
3. Il direttore presenta alla Giunta provinciale, contestualmente al conto consuntivo e tramite il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale epluriennale di attività, riferendo sulle attività svolte, sul monitoraggio e sugli esiti delle stesse, nonché un documento illustrativo dei dati patrimoniali e finanziari.
4. La Giunta provinciale stabilisce il trattamento economico del direttore nel limite di quello previsto dalla contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale.
Art. 5
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico è l’organo di supporto delle funzioni di programmazione e di verifica delle attività del centro e in particolare ha il compito di:
a) definire le linee guida del programma di attività, in coerenza con le eventuali direttive della Giunta provinciale;
b) assicurare il supporto scientifico al direttore e, su richiesta, al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, per la programmazione e la realizzazione di iniziative di formazione;
c) formulare proposte al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione finalizzate al miglioramento e allo sviluppo dell’offerta formativa; d) verificare la qualità scientifica dei progetti di formazione e i loro esiti.
2. Il comitato scientifico è composto da nove esperti nella formazione del personale insegnante di cui:
a) uno in rappresentanza dell’Università statale degli studi di Trento;
b) uno in rappresentanza dell’IPRASE;
c) tre in rappresentanza di enti pubblici o privati, istituzioni comunitarie o internazionali; d) quattro individuati tra dirigenti o docenti di istituzioni scolastiche o formative provinciali, anche in quiescenza;
3. Il comitato scientifico e il suo presidente sono nominati dal direttore, sulla base delle designazioni della Giunta provinciale e durano in carica tre anni. I membri del comitato possono essere riconfermati nell’incarico.
4. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato scientifico senza diritto di voto. Alle riunioni del comitato scientifico può altresì partecipare, senza diritto di voto, il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione o suo delegato.
5. Il presidente del comitato scientifico convoca il comitato almeno quattro volte all’anno, stabilisce l’ordine del giorno, coordina i lavori, e cura i rapporti del comitato con il direttore, con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, con la Giunta provinciale e con altri soggetti.
6. Le riunioni del comitato scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente. Nei casi di impedimento del presidente del comitato scientifico svolge le funzioni di presidente il componente più anziano.
7. Ai componenti il comitato scientifico spetta un’indennità posta a carico del bilancio del centro. La misura dell’indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dall’articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l’amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l’espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.
Art. 6
Revisore dei conti
1. La Giunta provinciale nomina il revisore dei conti, scegliendolo fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; lo stesso resta in carica per tre anni.
2. Il revisore dei conti vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti nella gestione finanziaria ed economica, nonché sulla regolarità contabile della gestione del centro.
3. Il revisore dei conti in particolare esamina il bilancio di previsione e il relativo assestamento, nonché il conto consuntivo; di tale esame è redatta un’apposita relazione che dà conto del rispetto della disciplina contabile, delle direttive economico-finanziarie impartite dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 12, nonché della corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili. Il revisore dei conti trasmette la relazione al direttore unitamente all’atto al quale la stessa si riferisce.
4. Il revisore dei conti può in qualsiasi momento effettuare gli accertamenti di competenza e compiere, inoltre, tutte le verifiche ritenute opportune sull’andamento della gestione.
5. Il revisore dei conti fornisce alla Giunta provinciale le informazioni dalla stessa richieste.
6. Al revisore dei conti spetta un’indennità posta a carico del bilancio del centro. La misura dell’indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dall’articolo 2, secondo comma, della legge provinciale n. 4 del 1958. Allo stesso compete altresì, qualora non goduto presso l’amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l’espletamento delle proprie funzioni debba compiere viaggi.
Art. 7
Programma di attività
1. Il programma di attività annuale e pluriennale del centro individua gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento, le priorità per il perseguimento dei risultati, nonché il relativo fabbisogno finanziario. Il programma di attività annuale, in particolare, costituisce il programma di gestione del centro e definisce gli obiettivi gestionali da realizzare in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, che corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento. Il programma pluriennale ha durata corrispondente alla legislatura ed è aggiornabile annualmente.
2. Sulla base delle linee guida definite dal comitato scientifico ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), il direttore predispone il programma di attività e dopo aver acquisito sullo stesso il parere del comitato scientifico, provvede all’adozione. Il direttore trasmette alla Giunta provinciale, per il tramite del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, il programma di attività contestualmente al bilancio preventivo annuale e pluriennale per la relativa approvazione.
3. Contestualmente all’adozione di provvedimenti di variazione del bilancio, il direttore dispone l’adeguamento del programma di attività, con l’eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi.
4. La Giunta provinciale, secondo quanto disposto dall’articolo 12, può impartire specifiche direttive per la definizione del programma di attività, individuando obiettivi, standard e priorità di azione, nonché le modalità di verifica e valutazione dei risultati.
Art. 8
Bilancio di previsione, conto consuntivo e regolamento interno di contabilità
1. Il direttore, in coerenza con il programma di attività, adotta il bilancio di previsione annuale e pluriennale entro il termine previsto dalle direttive della Giunta provinciale di cui all’articolo 12 o, in assenza di tali direttive, entro il 30 novembre. Il direttore, per il tramite del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, trasmette il bilancio adottato, unitamente alla relazione del revisore dei conti, alla Giunta provinciale per l’approvazione.
2. Il direttore adotta il conto consuntivo e lo trasmette, per il tramite del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello dell’esercizio finanziario cui si riferisce, alla Giunta provinciale per l’approvazione, unitamente agli atti previsti dall’articolo 4, comma 3, ed alla relazione del revisore dei conti.
3. Ferma restando l’osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e contabilità della Provincia, il direttore può adottare un apposito regolamento interno di contabilità allo scopo di adattare la disciplina contabile alle esigenze operative peculiari del centro.
Il regolamento interno di contabilità è sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale ed è predisposto tenendo conto, in particolare, delle seguenti indicazioni:
a) la facoltà del direttore di disporre variazioni di bilancio senza l’approvazione da parte della Giunta provinciale nei seguenti casi: 1) variazioni conseguenti all’utilizzo di fondi di riserva; 2) variazioni afferenti a storni di fondi all’interno della stessa unità previsionale di base; 3) variazioni di pari importo in entrata e in uscita apportate alle partite di giro; sono comprensive anche le variazioni conseguenti alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere; 4) variazioni conseguenti all’assegnazione di fondi a destinazione vincolata da parte della Giunta provinciale.
b) l’attestazione di regolarità amministrativo-contabile sui provvedimenti del centro dal direttore.
c) l’effettuazione delle spese in economia previste dall’articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento), nell’ambito di programmi periodici articolati per funzione obiettivo e distinti per capitoli di competenza;
d) l’assegnazione, alle medesime condizioni, del servizio di tesoreria del centro alla banca alla quale è affidato il servizio di tesoreria della Provincia.
4. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio è deliberata dalla Giunta provinciale secondo le disposizioni dell’articolo 35, comma 4, e dell’articolo 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento) e secondo quanto specificato nel regolamento interno di contabilità.
Art. 9
Risorse finanziarie
1. Le entrate finanziarie del centro sono costituite da:
a) assegnazioni della Provincia per il finanziamento delle spese di funzionamento relative alle attività e ai servizi individuati dal programma di attività e dal bilancio di previsione del centro;
b) assegnazioni della Provincia o dello Stato o dell’Unione europea per particolari attività;
c) contributi di altri enti pubblici;
d) contributi di istituzioni, imprese o privati;
e) proventi derivanti da convenzioni e contratti;
f) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.
Art. 10
Risorse umane
1. Il centro si avvale di personale dipendente della Provincia appartenente ai comparti autonomie locali, scuola e ricerca, secondo quanto disposto dalla normativa provinciale vigente.
2. Il direttore può affidare incarichi, o attivare forme di collaborazione, per lo svolgimento di particolari mansioni specialistiche, tecniche, scientifiche di consulenza, studio e approfondimento connesse alle finalità del centro, nonché per lo svolgimento di altre forme di collaborazione disciplinate dalla legge provinciale n. 23 del 1990; gli incarichi previsti da questo comma sono affidati nel rispetto di quanto stabilito dalla medesima legge provinciale.
Art. 11
Beni e servizi
1. Per il proprio funzionamento il centro si avvale di beni e servizi assegnati dalla Provincia secondo le modalità con le quali gli stessi beni e servizi vengono assicurati, con carattere di generalità, alle strutture provinciali. Per particolari e motivate esigenze, sulla base di specifiche direttive della Giunta provinciale, il centro può approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando fondi del proprio bilancio applicando, in tali casi, la normativa vigente per la disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia.
2. I beni assegnati al centro o acquistati dallo stesso sono inseriti nell’inventario della Provincia.
Art. 12
Poteri della Giunta provinciale
1. La Giunta provinciale impartisce direttive e indirizzi al centro che assicurino il coordinamento con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e in particolare:
a) per la definizione degli obiettivi programmatici stabilendo, qualora necessario, la realizzazione di particolari obiettivi strategici;
b) per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
c) per la formazione del programma di attività annuale e pluriennale nonché del bilancio annuale e pluriennale di previsione.
2. La Giunta provinciale approva gli atti sottoposti alla sua approvazione ai sensi di questo regolamento e pervenuti tramite il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, entro trenta giorni dal loro ricevimento. Gli atti si considerano approvati decorsi trenta giorni dal ricevimento degli stessi. La richiesta di chiarimenti da parte del medesimo dipartimento sospende la decorrenza del termine.
3. In caso di riscontrata inerzia degli organi del centro nell’adozione di atti obbligatori o di impossibilità di funzionamento degli organi stessi, di gravi irregolarità nella gestione, ovvero di inosservanza delle direttive e indirizzi, la Giunta provinciale, previa diffida, da parte del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, ad adempiere entro un congruo termine, può disporre la revoca degli organi stessi e la contestuale nomina di un commissario in sostituzione degli organi revocati fino alla nomina dei nuovi organi.
Art. 13
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disposto da questo regolamento si applica la disciplina relativa al personale provinciale, ai contratti e alla contabilità prevista per la Provincia dalla normativa provinciale vigente in materia.
Art. 14
Disposizioni finali e abrogazione
1. Il centro è attivato dalla data di nomina del direttore; a partire da tale data è abrogato il quinto capoverso della declaratoria relativa al Servizio provinciale per lo sviluppo e l’innovazione del sistema scolastico e formativo riportata nell’allegato B del decreto del Presidente della Provincia 31 ottobre 2006, n. 19-72/Leg (Regolamento recante “Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3))”.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale” della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.