- Regione: Abruzzo
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 65
- Data fonte: 16/12/2009
Thesaurus: Sistema formativo extra-scolastico
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
Visto l’art. 39 del vigente Statuto regionale;
Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 25/4 del 1/12/2009;
EMANA il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al Regolamento regionale 7.12.1995, n. 12/95 di attuazione della L.R. 17.5.1995, n. 111 (Formazione Professionale)
1. L’art. 8 del Regolamento regionale 7.12.1995 di attuazione della L.R. 17 maggio 1995, n. 111 (Formazione Professionale) è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Attestati di qualifica e di frequenza)
1. Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato dalla Direzione regionale competente un attestato di qualifica o di specializzazione valido ai fini della vigente legislazione.
2. L’attestato costituisce titolo per l’ammissione alle selezioni pubbliche, laddove previsto da relativi bandi di concorso o avvisi di selezione.
3. L’Organismo di Formazione rilascia agli allievi che abbiano frequentato corsi per i quali non siano previste prove finali o agli allievi che abbiano frequentato cicli intermedi un certificato di frequenza, o un certificato di frequenza e profitto laddove sia stato accertato il profitto raggiunto.
4. La Direzione Regionale competente si sostituisce all’Organismo di Formazione nelle ipostesi di revoca dell’accreditamento o di cessazione dell’attività, o comunque in caso di evidenti impedimenti che rendano oggettivamente impossibile il rilascio dei suddetti certificati di frequenza o di frequenza e profitto. La medesima Direzione regionale definisce, con proprio atto, modalità e tempi per il rilascio dei certificati di cui al comma 3.”