Sentenza 02 – 05 novembre 2010, n.309

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Istruzione - Norme della Regione Toscana - Offerta di percorsi formativi per attuare l'obbligo di istruzione e prevenire l'abbandono scolastico - Ricorso del Governo - Asserita introduzione, in modo unilaterale e senza intesa con lo Stato, di un percorso di formazione professionale diverso da quello individuato dalla disciplina statale, con violazione delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali della materia e del principio di leale collaborazione - Disposizioni non investite dalle censure sollevate dal ricorrente - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, art. 13, commi 1, 4, 5 e 6, come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. n), e terzo, e 118. Istruzione - Norme della Regione Toscana - Offerta di percorsi formativi per attuare l'obbligo di istruzione e prevenire l'abbandono scolastico - Introduzione, in modo unilaterale e senza intesa con lo Stato, di un percorso di formazione professionale diverso da quello individuato dalla disciplina statale, con conseguente violazione delle norme generali sull'istruzione e del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori. - Legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, art. 13, commi 2 e 3, come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. n) (artt. 117, terzo comma, e 118); legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1, lett. c) e d); legge 10 febbraio 2000, n. 30, art. 1, comma 3; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622 e 624; d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, artt. 1, comma 5, e 28. (010C0807)

Thesaurus: Diritti formativi

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 2  e 3, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. Dichiara inoltre inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, commi 1, 4, 5 e 6, promossa, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera n), e terzo, e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

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