Legge regionale 05 novembre 2009, n. 63

  • Regione: Toscana
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 45
  • Data fonte: 11/11/2009
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l'infanzia

Thesaurus: Inclusione sociale, Diritto allo studio

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto; Visto l’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2002”);

Visto l’articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2003”);

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53);

Visto l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

considerato quanto segue:

1. è necessario diversificare le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia per rispondere alle molteplicità e flessibilità dei bisogni delle famiglie mediante l’offerta di servizi mirati alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, introducendo una nuova tipologia di servizio “nido aziendale”;

2. è opportuno prevedere uno snellimento delle modalità di nomina dei componenti della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, al fine di renderne più semplice la costituzione;

3. l’istruzione obbligatoria è impartita per una durata di almeno dieci anni ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età ai sensi dell’articolo 1, comma 622 della l. 296/2006 come modificato dall’articolo 64, comma 4 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);

4. si pone l’esigenza di rendere articolata l’offerta di percorsi finalizzati a conseguire una specializzazione tecnica superiore rafforzando l’istruzione tecnica e professionale e promuovendo la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica;

5. di garantire ai giovani gli strumenti indispensabili per esercitare le forme di cittadinanza attiva e di utilizzare le possibili occasioni di apprendimento anche in un’ottica di inclusione sociale;

6. di realizzare l’offerta di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’attuazione del diritto dovere all’istruzione e formazione con l’obiettivo primario di sviluppare le competenze trasversali e di base e le competenze professionalizzanti;

7. di rafforzare le motivazioni dei ragazzi e delle ragazze nella scelta del percorso e nel raggiungimento delle competenze attraverso l’orientamento, al fine di prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico;

si approva la presente legge

Art. 1

– Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 32/2002

omissis

Art. 2

– Modifiche all’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002

omissis

Art. 3

– Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 32/2002

omissis

Art. 4

– Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002

omissis

Art. 5

– Modifiche all’articolo 22 della l.r. 32/2002

omissis

Art. 6

– Modifiche all’articolo 29 della l.r. 32/2002

omissis

Art. 7

– Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.