Ordinanza 06 -15 aprile 2011, n.139

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 17
  • Data fonte: 20/04/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Delimitazione - Ulteriore censura prospettata dalla parte privata in relazione a parametro non evocato dal rimettente - Inammissibilità. - D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 38, comma 1. - Costituzione, artt. 4 e 51. Straniero - Lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - Accesso limitato ai cittadini comunitari - Mancata estensione dell'accesso ai cittadini extracomunitari - Lamentata violazione del diritto al lavoro, nonchè incidenza sul principio di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici - Omessa sperimentazione della possibilità di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione - Impropria richiesta di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 38, comma 1. - Costituzione, artt. 4 e 51. (011C0260)

Thesaurus: Inclusione sociale, Contratti di lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 51 della Costituzione, dal Giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Rimini. 

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