Ordinanza 04 – 07 aprile 2011, n.120

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 16
  • Data fonte: 13/04/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetti titolari di più pensioni dirette liquidate sino al 31 dicembre 1994 - Lamentata mancata previsione dell'indennità integrativa speciale quale parte integrante del trattamento pensionistico - Assenza violazione del principio di uguaglianza e delle garanzie previdenziali - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 776. - Costituzione, artt. 3 e 38. (011C0232)

Thesaurus: Contratti di lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia. 

 

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