Sentenza 02 – 05 novembre 2010, n.310

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 45
  • Data fonte: 10/11/2010
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale - Esclusione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Ius superveniens non modificativo del censurato contenuto precettivo - Trasferimento della questione sulla nuova norma, sostitutiva di quella originaria e identica a questa. - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14, comma 1, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. - Costituzione, artt. 24, 97, primo comma, e 113. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Deduzioni della parte privata dirette ad estendere il thema decidendum - Inammissibilita'. - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14, comma 1, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. - Costituzione, artt. 24, 97, primo comma, e 113. Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale - Esclusione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Eccezione di inammissibilita' della questione per omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Reiezione. - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14, comma 1, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. - Costituzione, artt. 24, 97, primo comma, e 113. Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale - Esclusione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Elusione dei principi di pubblicità, di trasparenza e di conoscibilità dell'azione amministrativa - Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Incidenza sul diritto di difesa nei confronti dell'amministrazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14, comma 1, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. - Costituzione, artt. 24, 97, primo comma, e 113. (010C0808)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Consulta la versione integrale