Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione dell'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Toscana - Non riconducibilita' della disposizione impugnata alle norme generali sull'istruzione ne' ai principi fondamentali della materia - Violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di istruzione pubblica e di quella esclusiva regionale in materia di programmazione scolastica, oltre che del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato, della potestà esercitata - Conseguente annullamento della disposizione regolamentare impugnata. - D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, art. 2, comma 4. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione che la consistenza delle sezioni della scuola di infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, nei casi di comunita' prive di strutture educative, sia determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico - Previsione che l'inserimento di tali bambini avvenga sulla base di specifiche modalità - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Toscana - Non riconducibilita' della disposizione inpugnata alle norme generali sull'istruzione nè ai principi fondamentali della materia - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale in materia di istruzione pubblica e di quella esclusiva regionale in tema di servizi sociali nonchè del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato, della potestà esercitata - Conseguente annullamento della disposizione regolamentare impugnata. - D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, art. 2, comma 6. - Costituzione, artt. 117 e 118. Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione che l'istituzione ed il funzionamento di scuole statali del "Primo ciclo di istruzione" devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Toscana - Denunciata violazione della sfera di competenza concorrente regionale in materia di disciplina dell'attivita' di dimensionamento della rete scolastica sul territorio - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione - Disciplina riconducibile alla materia delle norme generali sull'istruzione di competenza esclusiva statale, comunque adottata mediante idoneo meccanismo concertativo - Spettanza allo Stato del potere di emanare la disposizione regolamentare impugnata. - D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 117 e 118. (011C0179)
Thesaurus: Diritto allo studio, Obbligo scolastico
Abstract:
Con il presente atto la Corte dichiara che non spettava allo Stato disciplinare l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola dell’infanzia, nonchè la composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall’art. 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e per l’effetto annulla l’articolo 2, commi 4 e 6, del suddetto D.P.R. n. 89 del 2009. Dichiara che spettava allo Stato stabilire i criteri ai quali devono rispondere l’istituzione e il funzionamento di scuole statali del Primo ciclo, nei termini stabiliti dall’art. 3, comma 1, del suddetto D.P.R..
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