Sentenza 04 – 13 aprile 2011, n.127

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 17
  • Data fonte: 20/04/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Previsione che i dipendenti dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU) in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato transitino nei ruoli dell'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Proroga dei contratti in essere nelle more della stabilizzazione - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso all'impiego pubblico - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5, art. 23. - Costituzione, art. 97 (artt. 3, 51 e 117, terzo comma). (011C0241)

Thesaurus: Contratti di lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse). 

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